Art. 24 
 
             Fondo per il governo dei dispositivi medici 
 
  1.  Il  fondo  istituito  ai  sensi  del  decreto  legislativo   di
attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, dell'articolo 15, comma
2, lettera h), per i dispositivi medici e' alimentato con le medesime
modalita'  anche  dalle  aziende  che  producono  o  commercializzano
dispositivi medico-diagnostici  in  vitro  ed  e'  ripartito  con  le
medesime modalita' di cui al citato decreto legislativo. 
  2. I servizi resi per  le  attivita'  svolte  dal  Ministero  della
salute per la registrazione dei fabbricanti, dei  mandatari  e  degli
importatori in Eudamed possono essere finanziati a valere  sul  fondo
di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo dell'articolo 15, comma 2, lettera h,  della
          legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2019-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23
          aprile 2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Art.  15   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento  (UE)  2017/745,  relativo  ai  dispositivi
          medici,  che   modifica   la   direttiva   2001/83/CE,   il
          regolamento (CE) n.  178/2002  e  il  regolamento  (CE)  n.
          1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e  93/42/CEE
          del Consiglio, del regolamento (UE)2020/561,  che  modifica
          il  regolamento  (UE)  2017/745  relativo  ai   dispositivi
          medici, per quanto riguarda  le  date  di  applicazione  di
          alcune delle  sue  disposizioni,  e  del  regolamento  (UE)
          2017/746, relativo  ai  dispositivi  medico-diagnostici  in
          vitro e che abroga la direttiva  98/79/CE  e  la  decisione
          2010/227/UE della Commissione). -  1.  Il  Governo  adotta,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
          2017/745 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  5
          aprile 2017, al regolamento (UE)  2020/561  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2020,  e   al
          regolamento (UE) 2017/746  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 5 aprile 2017. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
          2012,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
          specifici: 
                  a) adeguare e raccordare le disposizioni  nazionali
          vigenti alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/745,
          come  modificato  dal  regolamento  (UE)  2020/561,  e  del
          regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalita'  e
          le procedure  di  vigilanza,  sorveglianza  del  mercato  e
          controllo  della  sicurezza  dei  dispositivi  medici,  con
          abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili  e
          coordinamento nonche' riordino di quelle residue; 
                  b) stabilire  i  contenuti,  le  tempistiche  e  le
          modalita'  di  registrazione  delle  informazioni   che   i
          fabbricanti e i  distributori  di  dispositivi  medici  sul
          territorio  italiano,  nonche'   gli   utilizzatori,   come
          definiti  dall'articolo  2,  punti  30),  34)  e  37),  del
          regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27)
          e  30),  del  regolamento  (UE)  2017/746,  sono  tenuti  a
          comunicare al Ministero della salute; 
                  c) provvedere al riordino e al coordinamento  delle
          attivita' tra gli enti pubblici  deputati  al  governo  dei
          dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione  dei
          compiti  e  anche  ai  fini  dell'emanazione  di  indirizzi
          generali  uniformi  per  la  garanzia  di  efficienza   del
          sistema,  ivi  incluso  il  riordino  del   meccanismo   di
          definizione dei tetti  di  spesa  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; 
                  d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la
          previsione di sanzioni amministrative efficaci,  dissuasive
          e  proporzionate  alla  gravita'  delle  violazioni   delle
          disposizioni  del   regolamento   (UE)   2017/745   e   del
          regolamento  (UE)  2017/746  e  il  riordino  del   sistema
          vigente.  Il  sistema  sanzionatorio  deve   prevedere   la
          riduzione di un terzo della sanzione amministrativa  quando
          la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri  di
          microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della
          Commissione, del 6 maggio 2003; 
                  e) individuare le modalita' di  tracciabilita'  dei
          dispositivi medici attraverso il riordino e la  connessione
          delle banche dati esistenti o in via di implementazione  in
          conformita'  al  Sistema  unico  di   identificazione   del
          dispositivo (sistema UDI), previsto  dai  regolamenti  (UE)
          2017/745 e 2017/746, in modo da  salvaguardare  il  livello
          informativo piu' completo; 
                  f) previo accordo in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti  di
          acquisto piu' efficienti attraverso  l'articolazione  e  il
          rafforzamento   delle   funzioni   di   Health   technology
          assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma  587,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli  obiettivi
          individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare
          le attivita' dell'Osservatorio dei prezzi di  acquisto  dei
          dispositivi; 
                  g)  adeguare  i  trattamenti  di   dati   personali
          effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745  e
          del  regolamento  (UE)  2017/746  alle   disposizioni   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente  in
          materia di tutela dei dati personali e sensibili; 
                  h)  prevedere  il  sistema  di  finanziamento   del
          governo dei dispositivi medici attraverso il versamento  da
          parte  delle  aziende  che  producono  o   commercializzano
          dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per
          cento del  fatturato,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, derivante dalla  vendita  al  Servizio  sanitario
          nazionale   dei   dispositivi   medici   e   delle   grandi
          apparecchiature.».