Art. 25 
 
                   Definizione dei tetti di spesa 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i meccanismi
di   definizione   dei   tetti   di   spesa   per    i    dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro  nel  rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b) e 9,  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo degli articoli 9  e  9-  ter  del
          decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante  «Disposizioni
          urgenti in materia di enti territoriali.  Disposizioni  per
          garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e  di
          controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
          Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
          rifiuti  e  di  emissioni  industriali»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140, S.O., convertito
          con modificazioni dalla legge  6  agosto  2015,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2015, n. 188, S.O.: 
                «Art. 9 (Disposizioni concernenti  le  regioni  e  in
          tema di sanita' ed universita'). - 1. All'articolo 1, comma
          465, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  la  parola:
          "2.005" e' sostituita dalla seguente: "1.720". 
                2. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
          190, dopo il comma 488 e' aggiunto il seguente: 
                  "488-bis. In applicazione  dell'intesa  sancita  in
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
          seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484
          sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle
          regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui
          all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89, come modificato dal  comma  398  del  presente
          articolo,  a  condizione  che  le  regioni  abbiano  ceduto
          effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di
          stabilita' interno ai comuni, alle citta'  metropolitane  e
          alle province ricadenti nel  proprio  territorio  entro  il
          termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del
          debito.  Qualora  tali  condizioni   si   verifichino,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze provvede a  versare
          le  somme  spettanti  alle  regioni  a  statuto   ordinario
          all'entrata  del  bilancio  statale.   Sulla   base   delle
          comunicazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          le  regioni  effettuano   tempestivamente   le   necessarie
          regolazioni contabili al fine di dare evidenza  nei  propri
          rendiconti  di  tali  operazioni   a   salvaguardia   degli
          equilibri di finanza pubblica.". 
                3. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
          190, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) al comma 484 le parole: "previste dal comma 481"
          sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi  481  e
          482",  le  parole:  "esclusivamente  per  pagare  i"   sono
          sostituite dalle  seguenti:  "per  sostenere  pagamenti  in
          conto capitale dando priorita' a quelli  relativi  ai",  le
          parole: "30 giugno 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2014" e le parole: "per il  75  per  cento  ai
          comuni." sono sostituite dalle seguenti:  "per  il  75  per
          cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste.  Gli
          eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote
          possono essere assegnati agli altri enti  locali  ricadenti
          nel territorio della regione.". 
                  b) al comma 485 dopo le parole:  "30  aprile  2015"
          sono inserite le seguenti: "e del 30 settembre 2015". 
                4. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
          190, dopo il comma 478 e' aggiunto il  seguente:  "478-bis.
          Le  disposizioni  recate  dai  commi  da  460  a  478,   ad
          esclusione del comma 465, si applicano anche  alla  Regione
          Sardegna.". 
                5. In deroga all'articolo 42, comma 12,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche,
          il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle  regioni,  al  netto
          del  debito  autorizzato  e  non  contratto,  puo'   essere
          ripianato nei dieci esercizi successivi a  quote  costanti,
          contestualmente all'adozione  di  una  delibera  consiliare
          avente ad  oggetto  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo,
          sottoposto al parere del collegio dei revisori,  nel  quale
          sono individuati i provvedimenti necessari  a  ripristinare
          il pareggio. La deliberazione  di  cui  al  presente  comma
          contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni
          ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al  bilancio
          di  previsione  e  al   rendiconto,   costituendone   parte
          integrante.   Con   periodicita'   almeno   semestrale   il
          Presidente della giunta regionale  trasmette  al  Consiglio
          una relazione riguardante lo stato di attuazione del  piano
          di rientro. 
                6. All'articolo 45, comma  2,  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89,  e  successive  modificazioni,
          dopo le parole: "Per le finalita' del presente comma"  sono
          inserite le seguenti: ",  ivi  compreso  il  contributo  al
          riacquisto anche da parte del medesimo ministero  a  valere
          sulle relative disponibilita', fino a  un  importo  massimo
          complessivo di 543.170.000 di euro,". 
                7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) le  parole:  "Entro  il  30  giugno  2015"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 2015"; 
                  b) dopo le parole: "e con il Ministro  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo," sono inserite  le
          seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata,". 
                8. All'articolo  43,  comma  9-bis,  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  secondo  periodo,   la   parola:
          "sentite" e' sostituita dalle seguenti: "d'intesa con". 
                9.  Nelle  more  del  riordino  del   sistema   della
          fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
          68, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) all'articolo 2, al comma 1, la  parola:  "2013",
          ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "2017" e  le
          parole: "da adottare entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto"   sono   sostituite   dalle
          seguenti:    "da    adottare    entro    sessanta    giorni
          dall'emanazione del decreto di cui  all'articolo  7,  comma
          2"; 
                  b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per  gli
          anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per  gli
          anni dal 2011 al 2016" e le parole: "A decorrere  dall'anno
          2013"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "A   decorrere
          dall'anno 2017";  al  comma  3,  le  parole:  "A  decorrere
          dall'anno  2013"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "A
          decorrere dall'anno 2017"; 
                  c) all'articolo  7,  al  comma  1,  le  parole:  "A
          decorrere dall'anno 2013" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 2, le parole: "entro
          il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro
          il 31 luglio 2016"; 
                  d) all'articolo 15, ai commi  1  e  5,  la  parola:
          "2013" e' sostituita dalla seguente: "2017". 
                9-bis. 
                9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009,  n.
          99, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                  "3.  La  competenza  ed  il  gettito  della   tassa
          automobilistica sono determinati in ogni caso in  relazione
          al  luogo  di  residenza  dell'utilizzatore  a  titolo   di
          locazione finanziaria del veicolo". 
                9-quater.  La  disposizione  di  cui   al   comma   3
          dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito
          dal comma  9-ter  del  presente  articolo,  si  applica  ai
          veicoli per i quali la scadenza del termine  utile  per  il
          pagamento e' successiva alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
                10.  All'articolo  8  del  decreto   legislativo   21
          dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo  il
          comma 1 e' inserito il seguente: 
                  "1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
          applicano anche alle universita' non statali che gestiscono
          policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, senza  scopo  di
          lucro, costituiti e controllati  dalla  stessa  universita'
          attraverso  la  nomina  della  maggioranza  dei  componenti
          dell'organo amministrativo". 
                11.  All'articolo  1,  comma  377,  della  legge   27
          dicembre 2013, n. 147, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
          periodo: "La presente disposizione continua  ad  applicarsi
          anche  ove  le  strutture  indicate   al   presente   comma
          modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti
          dall'articolo 8, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  n.
          517 del 1999". Il Governo presenta alle Camere entro il  30
          giugno  di  ogni  anno  una  relazione  sui   provvedimenti
          adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  sulle  erogazioni
          effettuate, sulla loro  finalizzazione  e  sullo  stato  di
          eventuali contenziosi pregressi e in essere. 
                11-bis. Fanno parte del Consorzio  interuniversitario
          CINECA, che opera senza scopo di  lucro  ed  e'  sottoposto
          alla    vigilanza    del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,   persone   giuridiche
          pubbliche o private  che  svolgono  attivita'  nel  settore
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  secondo
          quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo. 
                11-ter. Il Ministero  dell'istruzione,  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca e le altre amministrazioni
          consorziate  esercitano,  congiuntamente,   sul   Consorzio
          interuniversitario CINECA un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui  propri  servizi,  previo  adeguamento,  ove
          necessario, dello statuto del Consorzio medesimo. 
                11-quater.  I  servizi  informativi  strumentali   al
          funzionamento  dei  soggetti  facenti  parte  del   sistema
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  possono
          essere svolti da  detti  soggetti  direttamente  o  per  il
          tramite  di  enti,  anche  con  personalita'  giuridica  di
          diritto   privato,   costituiti   su    iniziativa    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  e  da  queste  partecipati,  purche'  siano
          soddisfatte le seguenti condizioni: 
                  a) oltre l'80 per cento delle  attivita'  dell'ente
          e'  effettuato  nello  svolgimento  dei  compiti  ad   esso
          affidati  dall'amministrazione  controllante  o  da   altre
          persone giuridiche controllate dalla stessa; 
                  b) nella persona giuridica controllata  non  vi  e'
          alcuna  partecipazione  diretta  di  capitali  privati,  ad
          eccezione di forme di partecipazione  di  capitali  privati
          che non comportano controllo o potere di  veto  e  che  non
          esercitano   un'influenza   determinante   sulla    persona
          giuridica controllata; 
                  c) le amministrazioni  partecipanti  esercitano  su
          tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo
          a quello da esse esercitato sui propri servizi." 
                «Art. 9-ter. (Razionalizzazione della spesa per  beni
          e servizi,  dispositivi  medici  e  farmaci).  -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,  comma   13,
          lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012,  n.  135,  e  successive   modificazioni,   e   dalle
          disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti
          e   di   obbligo   di   fattura   elettronica    di    cui,
          rispettivamente, al decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n.  64,  e  al  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, e tenuto  conto  della  progressiva  attuazione  del
          regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
          strutturali,   tecnologici    e    quantitativi    relativi
          all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5
          agosto 2014, al  fine  di  garantire  la  realizzazione  di
          ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa: 
                  a) per l'acquisto dei beni e servizi  di  cui  alla
          tabella A  allegata  al  presente  decreto,  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale  sono  tenuti  a  proporre  ai
          fornitori una rinegoziazione dei contratti  in  essere  che
          abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di  fornitura
          e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli  contenuti  nei
          contratti in essere, e senza  che  cio'  comporti  modifica
          della durata del  contratto,  al  fine  di  conseguire  una
          riduzione  su  base  annua  del  5  per  cento  del  valore
          complessivo dei contratti in essere; 
                  b) al fine di garantire, in  ciascuna  regione,  il
          rispetto del tetto di spesa  regionale  per  l'acquisto  di
          dispositivi   medici   fissato,   coerentemente   con    la
          composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare  con
          cadenza  biennale,  fermo  restando  il  tetto   di   spesa
          nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori  di
          dispositivi medici  una  rinegoziazione  dei  contratti  in
          essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di
          fornitura e/o i  volumi  di  acquisto,  rispetto  a  quelli
          contenuti nei contratti in essere, senza che cio'  comporti
          modifica della durata del contratto stesso. 
                2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
          si applicano anche ai contratti per  acquisti  dei  beni  e
          servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
          previsti  dalle  concessioni  di  lavori  pubblici,   dalla
          finanza di progetto, dalla locazione finanziaria  di  opere
          pubbliche  e  dal  contratto  di  disponibilita',  di  cui,
          rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
          e 160-ter del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143,  comma  8,
          del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
          rinegoziazione delle condizioni contrattuali  non  comporta
          la revisione del piano  economico  finanziario  dell'opera,
          fatta  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario  di
          recedere dal contratto; in tale ipotesi si  applica  quanto
          previsto dal comma 4 del presente articolo. 
                3. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui  alla  lettera  b)  del   comma   1,   e   nelle   more
          dell'individuazione dei  prezzi  di  riferimento  da  parte
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
          salute mette a disposizione delle regioni i prezzi  unitari
          dei  dispositivi  medici   presenti   nel   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 11  giugno  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 
                4. Nell'ipotesi di mancato accordo con  i  fornitori,
          nei casi di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  entro  il
          termine di trenta giorni dalla trasmissione della  proposta
          in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati  ai  sensi
          del comma 1, gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
          hanno  diritto  di  recedere  dal  contratto,   in   deroga
          all'articolo 1671 del codice civile, senza  alcun  onere  a
          carico  degli  stessi.  E'  fatta  salva  la  facolta'  del
          fornitore di recedere dal  contratto  entro  trenta  giorni
          dalla comunicazione della  manifestazione  di  volonta'  di
          operare la riduzione, senza  alcuna  penalita'  da  recesso
          verso   l'amministrazione.   Il   recesso   e'   comunicato
          all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni  dal
          ricevimento  della  relativa  comunicazione  da  parte   di
          quest'ultima. 
                5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo  17  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, gli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale che abbiano risolto il  contratto  ai  sensi  del
          comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
          sede  centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine   di
          assicurare comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato,  mediante  gare   di
          appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
          altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali  per
          l'acquisto di beni e servizi,  previo  consenso  del  nuovo
          esecutore. 
                6. Ferma restando la  trasmissione,  da  parte  delle
          aziende fornitrici di  dispositivi  medici,  delle  fatture
          elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini  del
          successivo invio alle amministrazioni destinatarie  secondo
          le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 3  aprile  2013,  n.
          55, ed al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato in applicazione dell'articolo  7-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le
          informazioni concernenti i dati delle fatture  elettroniche
          riguardanti dispositivi medici acquistati  dalle  strutture
          pubbliche del Servizio sanitario nazionale  sono  trasmesse
          mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze  al
          Ministero  della  salute.  Le   predette   fatture   devono
          riportare il codice di repertorio di  cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 21 dicembre  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio   2010.   Con
          successivo   protocollo   d'intesa   tra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
          generale  dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate   e   il
          Ministero della salute sono definiti: 
                  a)  i  criteri  di  individuazione  delle   fatture
          elettroniche  riguardanti  dispositivi  medici   acquistati
          dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; 
                  b) le modalita' operative di  trasmissione  mensile
          dei dati dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  al
          Ministero della salute; 
                  c) la data a partire dalla quale sara' attivato  il
          servizio di trasmissione mensile. 
                7. Presso il Ministero  della  salute  e'  istituito,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   l'Osservatorio   nazionale   sui   prezzi   dei
          dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le
          stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei  prezzi  a
          base d'asta rispetto  ai  prezzi  di  riferimento  definiti
          dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
          disponibili  nel   flusso   consumi   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario. 
                8. Il  superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello
          nazionale e regionale di cui al comma 1,  lettera  b),  per
          l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla  base  del
          fatturato  di  ciascuna  azienda  al  lordo   dell'IVA   e'
          dichiarato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 settembre di  ogni  anno.  La  rilevazione  per
          l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio  2020  e,  per
          gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno  seguente
          a quello di riferimento, sulla  base  dei  dati  risultanti
          dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
          riferimento.  Nell'esecuzione  dei  contratti,   anche   in
          essere, e' fatto obbligo  di  indicare  nella  fatturazione
          elettronica in modo separato il costo del bene e  il  costo
          del servizio. 
                9.  L'eventuale  superamento  del  tetto   di   spesa
          regionale di cui al comma 8, come certificato  dal  decreto
          ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle  aziende
          fornitrici di dispositivi medici per una quota  complessiva
          pari al 40 per  cento  nell'anno  2015,  al  45  per  cento
          nell'anno 2016 e al 50  per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2017. Ciascuna azienda fornitrice  concorre  alle  predette
          quote di ripiano in misura pari  all'incidenza  percentuale
          del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
          di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario
          regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano   sono
          definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con
          apposito accordo in sede di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                10. All'articolo 11 del  decreto-legge  13  settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 585, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                  a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          "Disposizioni dirette a  favorire  l'impiego  razionale  ed
          economicamente compatibile  dei  medicinali  da  parte  del
          Servizio sanitario nazionale"; 
                  b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
                    "1. Entro il 30 settembre 2015,  l'AIFA  conclude
          le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
          volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei  medicinali
          a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
          raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
          individuati  sulla  base  dei   dati   relativi   al   2014
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          OSMED-AIFA, separando i medicinali a  brevetto  scaduto  da
          quelli ancora soggetti a  tutela  brevettuale,  autorizzati
          con indicazioni comprese nella medesima  area  terapeutica,
          aventi il medesimo regime  di  rimborsabilita'  nonche'  il
          medesimo  regime  di  fornitura.  L'azienda   farmaceutica,
          tramite l'accordo negoziale con l'AIFA,  potra'  ripartire,
          tra  i  propri  medicinali  inseriti   nei   raggruppamenti
          terapeuticamente assimilabili,  la  riduzione  di  spesa  a
          carico del Servizio sanitario nazionale attesa,  attraverso
          l'applicazione  selettiva  di  riduzioni  del   prezzo   di
          rimborso.  Il  risparmio  atteso  in  favore  del  Servizio
          sanitario  nazionale  attraverso  la   rinegoziazione   con
          l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del  valore
          differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
          nazionale  di  ciascun  medicinale  di  cui  l'azienda   e'
          titolare  inserito  nei   raggruppamenti   terapeuticamente
          assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
          autorizzate e commercializzate che consentono  la  medesima
          intensita'  di  trattamento  a  parita'  di  dosi  definite
          giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
          registrati nell'anno 2014.  In  caso  di  mancato  accordo,
          totale o parziale,  l'AIFA  propone  la  restituzione  alle
          regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica,  da
          effettuare con le modalita' di versamento  gia'  consentite
          ai sensi dell'articolo 1,  comma  796,  lettera  g),  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  fino  a   concorrenza
          dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda  stessa,
          ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
          assimilabili   di   cui   l'azienda   e'    titolare    con
          l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8,  comma
          10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   fino   a
          concorrenza   dell'ammontare   della    riduzione    attesa
          dall'azienda stessa. 
                    1-bis. In sede  di  periodico  aggiornamento  del
          prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
          ai sensi di legge  non  possono  essere  classificati  come
          farmaci a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  con
          decorrenza anteriore alla data di scadenza del  brevetto  o
          del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  delle  vigenti
          disposizioni di legge". 
                11. All'articolo 48 del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo  il
          comma 33 sono inseriti i seguenti: 
                  "33-bis. Alla scadenza del brevetto  sul  principio
          attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in   assenza
          dell'avvio di una concomitante procedura di  contrattazione
          del  prezzo  relativa  ad  un  medicinale   biosimilare   o
          terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia  avvia  una  nuova
          procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del  comma
          33, con il titolare dell'autorizzazione  in  commercio  del
          medesimo medicinale biotecnologico al fine  di  ridurre  il
          prezzo  di  rimborso  da  parte  del   Servizio   sanitario
          nazionale. 
                  33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
          parte  del  Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali
          soggetti a  rimborsabilita'  condizionata  nell'ambito  dei
          registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i  cui  benefici
          rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  siano  risultati  inferiori
          rispetto  a  quelli  individuati  nell'ambito  dell'accordo
          negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura  di
          contrattazione  con  il  titolare  dell'autorizzazione   in
          commercio ai sensi del comma 33.».