Art. 27 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul
mercato, mette a disposizione sul mercato  o  mette  in  servizio  un
dispositivo non conforme al regolamento nel momento in cui lo  stesso
e' fornito, ovvero un dispositivo non correttamente  installato,  non
soggetto a una adeguata manutenzione o utilizzato  non  conformemente
alla sua destinazione d'uso, in violazione dell'articolo 5, paragrafo
1,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 24.200 euro a  145.000  euro.  La  stessa  sanzione  si
applica se il  dispositivo  non  soddisfa  i  requisiti  generali  di
sicurezza e prestazione di cui all'allegato I  del  regolamento  allo
stesso applicabili, tenuto conto della  sua  destinazione  d'uso,  in
violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque,  attraverso  i
servizi della societa' dell'informazione come definiti  dall'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
offre a una persona  fisica  o  giuridica  stabilita  nell'Unione  un
dispositivo non conforme al regolamento, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  fatte  salve   le
disposizioni  relative  all'esercizio   della   professione   medica,
chiunque offre, nell'ambito di  un'attivita'  commerciale,  a  titolo
oneroso o gratuito,  un  dispositivo  non  immesso  sul  mercato  non
conforme ai  requisiti  del  regolamento,  per  fornire  un  servizio
diagnostico  o  terapeutico  attraverso  i  servizi  della   societa'
dell'informazione come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o con  altri  mezzi  di
comunicazione, direttamente o tramite intermediari, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte  salve  le  ipotesi
sanzionatorie di cui al comma 5, la violazione  dell'articolo  7  del
regolamento importa la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  2.800
euro a 11.300 euro. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
pubblicita' presso  il  pubblico  in  violazione  delle  disposizioni
dell'articolo 22, commi 1 e 2 del presente decreto, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a  15.600  euro.  La
medesima sanzione si applica a chiunque effettua  pubblicita'  presso
il pubblico dei dispositivi indicati dall'articolo 22,  comma  3  del
presente decreto, in assenza dell'autorizzazione del Ministero  della
salute prevista dal medesimo comma 3. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante  che  viola
le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3, 5, 6,  8,  9,
10,  11,  12  e  14  del  regolamento,  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 112.000 euro. 
  7.  Il  fabbricante  che  non  redige   e   tiene   aggiornata   la
documentazione tecnica di cui agli allegati II e III del regolamento,
inclusi il piano di cui all'articolo 79 e  i  rapporti  di  cui  agli
articoli 80 e 81, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 20.000 euro a 120.000 euro. Alla stessa sanzione  e'  soggetto  il
fabbricante e  il  mandatario  che  non  conserva  la  documentazione
tecnica, la dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, una copia
del certificato pertinente rilasciato a norma  dell'articolo  51  del
regolamento, a disposizione delle autorita' competenti per il periodo
minimo  previsto  dall'articolo  10,  paragrafo  7,  del  regolamento
medesimo o che non ottempera alla richiesta di fornire  all'autorita'
competente la documentazione  tecnica  completa  o  una  sua  sintesi
nonche' il fabbricante stabilito fuori dall'Unione che  non  mette  a
disposizione del mandatario la documentazione necessaria a consentire
a quest'ultimo  di  assolvere  i  compiti  di  cui  all'articolo  11,
paragrafo 3, del regolamento. 
  8. Il fabbricante che  non  dispone,  ai  sensi  dell'articolo  10,
paragrafo 8, del regolamento di un sistema di gestione della qualita'
che includa un sistema di sorveglianza post-commercializzazione  come
previsto  dall'articolo  78  e  un   sistema   di   registrazione   e
segnalazione degli incidenti e delle azioni correttive  di  sicurezza
conformemente agli articoli 82 e 83 del regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 24.200  euro  a  145.000  euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione  si  applica
al fabbricante che, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 13, del
regolamento  non   fornisce   all'autorita'   competente   tutte   le
informazioni  e  la  documentazione  necessaria  per  dimostrare   la
conformita' del dispositivo, non fornisce campioni del dispositivo  a
titolo gratuito o,  qualora  cio'  sia  impossibile,  non  garantisce
l'accesso  al  dispositivo  stesso,  ovvero  che  non  collabora  con
l'autorita' competente nell'adozione di azioni correttive al fine  di
eliminare o, qualora cio' non fosse  possibile,  attenuare  i  rischi
presentati dai dispositivi dallo stesso immessi sul mercato  o  messi
in servizio. 
  9. Il fabbricante che, in violazione  dell'articolo  10,  paragrafo
15, del regolamento, non dispone di  idonei  strumenti  di  copertura
finanziaria proporzionati alla classe di rischio, alla  tipologia  di
dispositivo e alla dimensione dell'impresa, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, il mandatario  che  viola
le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e  dell'articolo
12, lettere c) e  d),  del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 120.000 euro. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore  che  viola
le disposizioni di cui all'articolo  13,  paragrafi  da  1  a  9  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
20.000 euro a 120.000 euro. 
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che viola
le disposizioni di cui all'articolo  14,  paragrafi  da  2  a  6  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
20.000 euro a 120.000 euro. 
  13. Salvo che il fatto costituisca reato i fabbricanti che  non  si
attengono  agli  obblighi  connessi  con  il  sistema  UDI   di   cui
all'articolo  24  del  regolamento  sono  puniti  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 8.150 euro  a  48.500  euro.  La  stessa
sanzione si applica agli operatori economici che non  rispettano  gli
obblighi di registrazione di cui agli articoli 26 e 28  paragrafi  1,
3, 4 e 5 del regolamento e a quelli che non rispettano  gli  obblighi
di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto. 
  14.  I  fabbricanti  che  non  corredano   il   dispositivo   delle
informazioni indicate nell'allegato I, punto 20, o che  non  redigono
la  sintesi  relativa  alla  sicurezza  e  alle  prestazioni  di  cui
all'articolo  29  del  regolamento,  sono  soggetti   alla   sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  20.000  euro  a  112.000  euro.  Alla
medesima sanzione sono soggetti i fabbricanti che non  rispettano  le
disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del presente decreto. 
  15. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante  che,  in
violazione  dell'articolo  15,  paragrafo  1,  del  regolamento,  non
dispone, all'interno della  propria  organizzazione,  di  almeno  una
persona responsabile del rispetto della  normativa  e  il  mandatario
che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo  6,  del  regolamento,
non dispone in  maniera  permanente  e  continuativa  di  almeno  una
persona responsabile del rispetto della normativa sono soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 120.000 euro.  Le
microimprese  e  piccole  imprese  ai  sensi  della   raccomandazione
2003/361/CE della Commissione che, in  violazione  dell'articolo  15,
paragrafo 2, del regolamento, non hanno  a  disposizione  in  maniera
permanente e continuativa una persona responsabile del rispetto della
normativa sono soggette alla medesima sanzione, ridotta di  un  terzo
in applicazione del comma 40. 
  16. Salvo che il fatto costituisca reato, la  persona  responsabile
del  rispetto  della  normativa  che  viola  gli   obblighi   imposti
dall'articolo 15, paragrafo  3,  del  regolamento  e'  soggetta  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 120.000 euro. 
  17. I distributori e gli importatori  che  violano  l'articolo  16,
paragrafi  3  e  4  del  regolamento,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 11.300 euro a 113.200 euro. 
  18. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante  che  non
redige la  dichiarazione  di  conformita'  di  cui  all'articolo  17,
paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro. 
  19. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  appone  la
marcatura  CE  di  conformita'  su  prodotti  non   contemplati   dal
regolamento o  su  dispositivi  non  conformi  al  regolamento  o  in
violazione dell'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento  (CE)
n. 765/2008 ovvero che appone la marcatura CE in modo  non  visibile,
non leggibile, non conforme o che induce in errore, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro. 
  20. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque,  al  fine  di
trarne profitto, fabbrica, fornisce, distribuisce, importa,  esporta,
detiene per la vendita, commercializza dispositivi falsificati ovvero
loro accessori, componenti o materiali falsificati o svolge attivita'
di  intermediazione  in  relazione  all'acquisto  degli  stessi,   e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  24.200  euro  a
145.000 euro. 
  21. In  caso  di  mancata  ottemperanza  al  provvedimento  di  cui
all'articolo 20, comma 3 del presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 150.000 euro. 
  22. Chiunque, in violazione  dell'articolo  20,  paragrafo  1,  del
regolamento, mette a disposizione sul mercato un  articolo  destinato
in maniera specifica a sostituire una parte o un componente  identico
o simile di un dispositivo difettoso o usurato al fine di mantenere o
ripristinare la funzione del dispositivo stesso senza modificarne  le
caratteristiche di sicurezza o prestazione o la  destinazione  d'uso,
che compromette la sicurezza e le  prestazioni  del  dispositivo,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  20.000  euro  a
112.000 euro. 
  23. Salvo che il fatto costituisca  reato,  i  distributori  e  gli
importatori che non cooperano con i  fabbricanti  nel  caso  previsto
dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonche' gli operatori
economici che, in  violazione  dell'articolo  22,  paragrafo  2,  del
regolamento, non  consentono  l'identificazione  della  catena  della
fornitura  o  ostacolano  la  tracciabilita'  dei  dispositivi   sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  11.300  euro  a
113.200 euro. 
  24.  L'operatore  economico  che  viola  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 24, paragrafo  8,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  della  somma  da
11.300 euro a 113.200 euro. 
  25. L'istituzione sanitaria e  l'operatore  sanitario  che  violano
l'articolo 12, comma 1  del  presente  decreto,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.500 euro. 
  26. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi  notificati
che  svolgono  attivita'  di  valutazione   della   conformita'   non
specificate nello scopo della designazione di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 3, del regolamento o relative a  tipologie  di  dispositivi
che non sono autorizzati  a  valutare  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro. 
  27. L'organismo notificato che viola le disposizioni in materia  di
comunicazione di cui agli articoli 49, paragrafo 2, 50, paragrafo  1,
e 51, paragrafi 4 e 5  del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.800 euro a 11.300 euro. 
  28. Lo sponsor o le persone che li  rappresentano  che  violano  le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del  presente  decreto,
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000  euro
a 112.000 euro. 
  29. Lo sponsor che omette  le  comunicazioni  relative  agli  studi
delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  70,   paragrafo   1,   del
regolamento e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
4.000 euro a 24.500 euro. 
  30. Lo sponsor che viola le prescrizioni sulla comunicazione  delle
modifiche sostanziali da apportare agli studi  delle  prestazioni  di
cui all'articolo 71 paragrafi 1 e 3 del regolamento e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 112.000 euro. 
  31.  Lo  sponsor  che  non  provvede  alle  comunicazioni  previste
dall'articolo 73, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento entro i  termini
ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
4.000 euro a 24.500 euro. 
  32. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e  fatta  salva  la
responsabilita' civile conseguente ai danni eventualmente  provocati,
gli operatori sanitari che forniscono informazioni  ai  soggetti  che
partecipano  agli  studi  delle  prestazioni  o  a  coloro   che   li
rappresentano legalmente violando le  prescrizioni  dell'articolo  59
del regolamento in tema di modalita'  di  acquisizione  del  consenso
informato, sono puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
4.000 euro a 24.500 euro. 
  33. Lo sponsor e lo sperimentatore che non rispettano le previsioni
sulla conduzione degli studi delle prestazioni  di  cui  all'articolo
68, paragrafi 1, 2,  3  e  6  del  regolamento,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 112.000 euro. 
  34. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  effettua  studi
delle prestazioni in strutture non rispondenti ai requisiti stabiliti
con il decreto del Ministro della  salute  di  cui  all'articolo  14,
comma 9, del presente decreto,  ovvero  in  strutture  che  non  sono
analoghe a quelle in  cui  il  dispositivo  e'  destinato  ad  essere
utilizzato ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 8,  del  regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000  euro  a
24.500 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
comma si applicano a decorrere dalla data di adozione del decreto  di
cui al citato articolo 14, comma 9 del presente decreto. 
  35. Lo sponsor che, contravvenendo a quanto  disposto  all'articolo
76 del regolamento, omette di registrare e segnalare  eventi  avversi
che si verificano durante gli studi delle  prestazioni,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
26.000 euro a 120.000 euro. 
  36. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che omette
di effettuare le segnalazioni di  cui  agli  articoli  82  e  83  del
regolamento, nonche' di  provvedere  tempestivamente  a  svolgere  le
indagini necessarie, implementare le necessarie conseguenti azioni ed
effettuare le previste comunicazioni, come previsto dall'articolo 84,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da 24.200 euro a 145.000 euro. 
  37. Gli operatori sanitari, pubblici o privati, o, se  nominati,  i
referenti per la vigilanza che omettono di fornire al Ministero della
salute le comunicazioni di cui all'articolo 13, comma 2, del presente
decreto, sono soggetti alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
26.000 euro a 120.000 euro. 
  38. L'operatore economico che, nei casi previsti  dall'articolo  89
del regolamento, omette di  cooperare  con  le  autorita'  competenti
degli  Stati  membri  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 24.200 euro a  145.000  euro.  La  stessa  sanzione  si
applica ai fabbricanti, ai mandatari e agli operatori  economici  che
non intraprendono le azioni previste dall'articolo 90, paragrafi 1  e
3 del regolamento o che, nel caso previsto dall'articolo 15, comma 9,
del presente decreto, non ottemperano all'ordine del Ministero  della
salute di intraprendere ogni azione idonea a far cessare l'infrazione
entro il termine stabilito. 
  39. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
previsioni  dell'articolo   102   del   regolamento,   contravvenendo
all'obbligo di riservatezza delle informazioni e  dei  dati  ottenuti
nello svolgimento dei  propri  compiti,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 11.300 euro a 113.200 euro. 
  40. Le sanzioni di cui al presente  articolo  sono  ridotte  di  un
terzo quando la violazione e' commessa da imprese aventi i  parametri
di microimpresa, di cui alla  raccomandazione  n.  2003/361/CE  della
Commissione del 6 maggio 2003. 
  41.  All'accertamento  e  alla  contestazione  delle  violazioni  e
all'applicazione delle sanzioni amministrative  di  cui  al  presente
articolo, provvedono gli organi di vigilanza e, secondo le rispettive
competenze, gli uffici del Ministero della salute. E' fatta salva  la
competenza del giudice penale per l'accertamento delle  violazioni  e
l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in
connessione obiettiva con un reato. 
  42.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie accertate dagli organi  dello  Stato  nelle
materie di competenza statale, per le violazioni di cui  al  presente
decreto, sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  43. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto e'  aggiornata  ogni  due  anni,  sulla  base  delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera
collettivita', rilevato dall'Istat,  mediante  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute. 
  44. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano  le
disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  45. Per la graduazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
l'autorita' competente oltre ai criteri di cui all'articolo 11  della
legge n. 689 del 1981, puo' tener conto dei danni cagionati a cose  o
persone per effetto della violazione di disposizioni del  regolamento
e del presente decreto. 
  46. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in
forma ridotta, l'autorita' competente  a  ricevere  il  rapporto,  ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e'  il
Prefetto. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70,  si  veda  nelle
          note all'articolo 20. 
              - La Raccomandazione 6  maggio  2003,  n.  2003/361/CE,
          della   Commissione   relativa   alla   definizione   delle
          microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. 20 maggio 2003,  n.
          L 124. 
              - Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765, che  fissa
          le  norme  in  materia  di  accreditamento  e   abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - Gli articoli 11 e 17 della legge 24 novembre 1981, n.
          689, recante  «Modifiche  al  sistema  penale»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,  n.  329,  S.O.,
          cosi' recitano: 
                «Art. 11 (Criteri per l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie). -  Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche.» 
                «Art. 17 (Obbligo del rapporto). -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
                Deve  essere  presentato  al  prefetto  il   rapporto
          relativo alle violazioni previste  dal  testo  unico  delle
          norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R.  15
          giugno 1959, n. 393, dal testo unico per  la  tutela  delle
          strade, approvato con R.D. 8  dicembre  1933,  n.  1740,  e
          dalla legge  20  giugno  1935,  n.  1349,  sui  servizi  di
          trasporto merci. 
                Nelle materie di competenza  delle  regioni  e  negli
          altri  casi,  per  le  funzioni  amministrative   ad   esse
          delegate, il rapporto e' presentato  all'ufficio  regionale
          competente. 
                Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
                L'ufficio territorialmente competente e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
                Il  funzionario  o  l'agente  che  ha  proceduto   al
          sequestro  previsto  dall'art.   13   deve   immediatamente
          informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
                Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
                Con il decreto indicato nel comma precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.».