Art. 28 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della  salute,  adottati  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinate, sulla base del costo effettivo  del  servizio  reso,  le
tariffe per le attivita'  previste  dal  regolamento  e  le  relative
modalita' di pagamento, da aggiornare con cadenza almeno triennale. 
  2. Fino all'adozione del decreto o dei decreti di cui al  comma  1,
alle attivita' di valutazione conseguenti alle domande presentate  ai
sensi  dell'articolo  34   del   regolamento,   alle   attivita'   di
monitoraggio e rivalutazione svolte ai  sensi  dell'articolo  40  del
medesimo regolamento,  nonche'  per  le  attivita'  di  rilascio  dei
certificati di libera vendita di cui all'articolo 55 del  regolamento
si applicano le corrispondenti tariffe previste dai  vigenti  decreti
del Ministro della salute. 
  3. Le entrate derivanti dalle tariffe,  determinate  ai  sensi  del
comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la
successiva riassegnazione,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
della salute. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.