Art. 29 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per i dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e  4  del
regolamento continua  ad  applicarsi  la  normativa  nazionale  nella
misura necessaria all'applicazione di tali  disposizioni,  fino  alle
date in esso indicate. 
  2. Per i dispositivi immessi in commercio  ai  sensi  dell'articolo
110  del  regolamento  con  un  certificato  emesso  ai  sensi  della
direttiva n. 98/79/CE, l'organismo notificato che  lo  ha  rilasciato
continua ad  essere  responsabile  dell'appropriata  sorveglianza  di
tutti  i  requisiti  applicabili  relativi  al  dispositivo  che   ha
certificato, ed e' soggetto alla sorveglianza da parte del  Ministero
della salute. 
  3. Fino alla pubblicazione  dell'avviso  di  cui  all'articolo  34,
paragrafo 3, del regolamento (UE)  n.  2017/745,  per  i  dispositivi
immessi sul mercato ai sensi degli articoli 5 e 110, paragrafo 3, del
regolamento, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
commi 7 e 8 e all'articolo 9, comma  9,  del  decreto  legislativo  8
settembre  2000,  n.  332;  continuano  ad  applicarsi,  inoltre,  le
disposizioni contenute nel decreto applicativo di cui all'articolo 10
del  decreto  legislativo  8  settembre  2000,  n.  332,  nonche'  le
procedure  nazionali  implementate  nell'ambito  del  Nuovo   sistema
informativo sanitario per la  notifica  delle  informazioni  relative
alla vigilanza e agli studi delle prestazioni di cui agli articoli 13
e 14 del presente decreto. 
  4. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo  34,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/745 e  fino  alle  date  di
abrogazione di cui al successivo articolo 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6 al
fine di ottemperare agli obblighi  previsti  dalle  disposizioni  del
regolamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni  tra  cui,
in particolare, quelle riguardanti gli  studi  delle  prestazioni,  i
rapporti di vigilanza, le registrazioni di  dispositivi  e  operatori
economici, nonche'  le  notifiche  di  certificazione  e'  consentito
l'impiego delle modalita' di comunicazione dettate dalle disposizioni
di cui al comma 3. 
  5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 110 del regolamento. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - La Direttiva 27 ottobre 1998, n.  98/79/CE,  relativa
          ai dispositivi medico-diagnostici in vitro,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 7 dicembre
          1998, n. L 331.