Art. 30 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Salvo quanto stabilito nei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7,  il  decreto
legislativo 8 settembre 2000, n.  332,  e'  abrogato  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. L'articolo 11 del  decreto  legislativo  n.  332  del  2000,  e'
abrogato decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso  di
cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/745. 
  3. L'articolo 10 del  decreto  legislativo  n.  332  del  2000,  e'
abrogato  decorsi  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 2017/745. 
  4. L'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) del decreto  legislativo
n. 332 del 2000, e' abrogato decorsi ventiquattro mesi dalla data  di
pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 2017/745. 
  5. L'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  n.
332  del  2000,  e'  abrogato  decorsi  sei  mesi   dalla   data   di
pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 2017/745. 
  6. L'articolo 8, commi 7 e 8 e l'articolo 9, comma 9,  del  decreto
legislativo n. 332 del 2000, sono abrogati decorsi ventiquattro  mesi
dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  di  cui  all'articolo  34,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/745. 
  7. Le disposizioni  del  decreto  legislativo,  n.  332  del  2000,
relative ai dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4  del
regolamento, restano in vigore fino alle date in esso indicate, nella
misura necessaria dell'applicazione di tali paragrafi. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Gli articoli 8, 10, 11 e 12 del  decreto  legislativo
          08  settembre  2000,  n.  332,  recante  «Attuazione  della
          direttiva     98/79/CE     relativa     ai      dispositivi
          medico-diagnostici in  vitro»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269, S.O., cosi' recitano: 
                «Art. 8 (Organismi notificati.). - 1. Possono  essere
          autorizzati ad espletare le  procedure  di  valutazione  di
          conformita'  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  i  compiti
          specifici per i quali sono stati designati,  gli  organismi
          che soddisfano i requisiti fissati con decreto del Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, in  prosieguo  denominati
          «organismi notificati», ferme restando le disposizioni  del
          suddetto articolo. Con lo stesso decreto e' disciplinato il
          procedimento di autorizzazione. Fino alla data  di  entrata
          in vigore di detto decreto, i requisiti e  le  prescrizioni
          procedurali sono fissati rispettivamente negli allegati  IX
          e X. 
                2.   Gli   organismi    interessati    ad    ottenere
          l'autorizzazione ad espletare procedure di cui all'articolo
          9 inoltrano istanza al Ministero della sanita' che provvede
          d'intesa con il Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,  alla  relativa   istruttoria   ed   alla
          verifica dei requisiti. L'autorizzazione e' rilasciata  dal
          Ministero  della  sanita',  d'intesa   con   il   Ministero
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  entro
          novanta giorni dal ricevimento della domanda; decorso  tale
          termine l'autorizzazione si intende rifiutata. 
                3. L'autorizzazione di  cui  al  comma  2  ha  durata
          quinquennale e puo' essere rinnovata. 
                4. All'aggiornamento delle prescrizioni  procedurali,
          nonche' all'aggiornamento dei requisiti  in  attuazione  di
          norme comunitarie si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato. 
                5. Il Ministero della sanita'  vigila  sull'attivita'
          degli organismi notificati. 
                6. L'organismo notificato e il fabbricante o  il  suo
          mandatario decidono di comune  accordo  i  termini  per  il
          completamento delle operazioni di valutazione e di verifica
          di cui agli allegati III, IV, V, VI e VII. 
                7.  L'organismo  notificato   fornisce   agli   altri
          organismi notificati ed al Ministero della sanita' tutte le
          informazioni sui  certificati  sospesi  o  ritirati  e,  su
          richiesta, sui certificati  rilasciati  o  rifiutati;  esso
          mette  inoltre  a  disposizione,  su  richiesta,  tutte  le
          informazioni supplementari pertinenti. 
                8.  Se  un  organismo  notificato  constata   che   i
          requisiti pertinenti previsti dal presente decreto non sono
          stati o non sono piu' soddisfatti  dal  fabbricante  oppure
          che un certificato non avrebbe  dovuto  essere  rilasciato,
          esso  sospende,  ritira  o  sottopone  a   limitazioni   il
          certificato rilasciato, tenendo conto del  principio  della
          proporzionalita',  a  meno  che  la  conformita'  con  tali
          requisiti non sia  assicurata  mediante  l'applicazione  di
          appropriate misure correttive  da  parte  del  fabbricante.
          L'organismo notificato informa il Ministero  della  sanita'
          in  caso  di  sospensione,   ritiro   o   limitazioni   del
          certificato o nel caso in cui  risulti  necessario  il  suo
          intervento. Il Ministero della sanita'  informa  gli  altri
          Stati membri e la Commissione europea. 
                9. L'organismo notificato fornisce al Ministero della
          sanita', su richiesta dello stesso, tutte le informazioni e
          i documenti pertinenti, compresi i documenti  di  bilancio,
          necessari per verificare la conformita' con i requisiti  di
          cui all'allegato IX e con il decreto di cui al comma 1. 
                10.  Quando  si  constata,  anche  a  seguito   delle
          verifiche ed  accertamenti  di  cui  al  comma  5,  che  un
          organismo notificato non rispetta piu' i requisiti  di  cui
          al comma 1, il Ministero della sanita' revoca, d'intesa con
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  2.
          L'autorizzazione e', inoltre,  revocata  nel  caso  in  cui
          siano accertati gravi e reiterate  irregolarita'  da  parte
          dell'organismo notificato. 
                11. Nel caso in cui  e'  constatato  che  l'organismo
          notificato non svolge efficacemente o in modo soddisfacente
          i propri compiti, il Ministero della sanita', d'intesa  con
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, sospende il provvedimento di cui al comma
          2,  previa  contestazione  all'organismo   notificato   dei
          relativi motivi, fissando un termine di trenta  giorni  per
          ricevere    eventuali     elementi     giustificativi     e
          controdeduzioni.   Si   prescinde    dalla    contestazione
          preliminare se la sospensione e' giustificata da motivi  di
          grave rischio per la sicurezza e la salute. 
                12.  Nel  caso  in  cui  l'organismo  notificato  non
          ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto  stabilito
          nel  provvedimento  di  sospensione,  il  Ministero   della
          sanita', d'intesa  con  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, revoca  il  provvedimento  di
          cui al comma 2. 
                13.  Il  Ministero  della   sanita'   comunica   alla
          Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi
          notificati  e  i  compiti  specifici  ad   essi   assegnati
          nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 9,  nonche'
          ogni successiva  variazione.  Il  Ministero  della  sanita'
          comunica inoltre alla  Commissione  europea  e  agli  altri
          Stati membri i provvedimenti di  revoca  e  di  sospensione
          adottati ai sensi dei commi 10, 11  e  12,  indicandone  le
          motivazioni. 
                14. Il Ministero della sanita' cura la  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'elenco   degli   organismi
          notificati e dei relativi  aggiornamenti  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee,  completi  del
          numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione
          europea.» 
                «Art.  10  (Registrazione  dei  fabbricanti   e   dei
          dispositivi). - 1. Il fabbricante stabilito in  Italia  che
          immette in commercio dispositivi a nome proprio comunica al
          Ministero della sanita': 
                  a) l'indirizzo della sede; 
                  b)  le  informazioni  relative  ai   reagenti,   ai
          prodotti reattivi e ai  materiali  per  la  taratura  e  il
          controllo,  raggruppati  in  termini   di   caratteristiche
          tecnologiche  comuni  e  di  analiti,   nonche'   qualsiasi
          significativo cambiamento ad  essi  apportato,  inclusa  la
          sospensione dell'immissione in  commercio;  per  gli  altri
          dispositivi, le indicazioni appropriate; 
                  c) nel caso dei dispositivi di cui all'allegato  II
          e dei dispositivi per test autodiagnostici,  tutti  i  dati
          che consentano l'identificazione di  detti  dispositivi,  i
          parametri analitici e, se  del  caso,  diagnostici  di  cui
          all'allegato  I,  parte  A,  punto  3,  i  risultati  della
          valutazione delle  prestazioni  conformemente  all'allegato
          VIII,  i   certificati,   nonche'   qualsiasi   cambiamento
          significativo  degli   stessi,   inclusa   la   sospensione
          dell'immissione in commercio. 
                2. Se i  dispositivi  di  cui  all'allegato  II  e  i
          dispositivi  per  test  autodiagnostici  sono  immessi   in
          commercio o messi in servizio nel territorio  italiano,  il
          fabbricante comunica  preventivamente  al  Ministero  della
          sanita'  i  dati  che  ne   consentono   l'identificazione,
          unitamente all'etichetta e alle istruzioni per l'uso. 
                3. Se  non  ha  la  sede  in  uno  Stato  membro,  il
          fabbricante che immette  in  commercio  a  nome  proprio  i
          dispositivi deve  designare  un  mandatario  stabilito  nel
          territorio dell'Unione europea. Il mandatario stabilito  in
          Italia deve comunicare al Ministero della sanita' tutte  le
          informazioni di cui al comma 1. 
                4. Qualora  le  comunicazioni  di  cui  al  comma  1,
          riguardano un dispositivo recante la marcatura CE che e' un
          «prodotto nuovo», il fabbricante o il suo  mandatario  deve
          indicarlo nella comunicazione stessa. Ai fini del  presente
          articolo un dispositivo e' considerato «nuovo» se: 
                  a) per  l'analita  in  questione  o  per  un  altro
          parametro, durante i tre anni precedenti  tale  dispositivo
          non e' stato disponibile in modo continuativo  nel  mercato
          comunitario; 
                  b) la procedura di analisi prevede  il  ricorso  ad
          una tecnologia analitica che non  e'  stata  utilizzata  in
          modo continuativo nel mercato  comunitario  durante  i  tre
          anni precedenti in relazione ad un  determinato  analita  o
          altro parametro. 
                5. Il Ministero della sanita' provvede  a  registrare
          le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  1  e  3,   ai   fini
          dell'inserimento  nella   banca   dati   europea   di   cui
          all'articolo 12. 
                6. A titolo transitorio, fino alla attivazione  della
          banca dati europea, i dati di cui al comma 1 devono  essere
          comunicati dai fabbricanti o  dai  mandatari  per  tutti  i
          dispositivi immessi in commercio nel territorio italiano. 
                7. Le modalita' di applicazione del presente articolo
          sono adottate dal Ministero della sanita',  in  conformita'
          alle disposizioni comunitarie.» 
                «Art.  11  (Procedura  di   vigilanza).   -   1.   Il
          fabbricante o il mandatario comunicano al  Ministero  della
          sanita', ai fini della registrazione e  della  valutazione,
          gli incidenti di seguito menzionati che  abbiano  coinvolto
          dispositivi muniti di marcatura CE: 
                  a)  qualsiasi  disfunzione,  guasto  o  alterazione
          delle   caratteristiche   o   delle   prestazioni   di   un
          dispositivo, nonche' ogni eventuale lacuna nell'etichetta o
          nelle   istruzioni   per   l'uso   che,   direttamente    o
          indirettamente, possa causare o avere causato il decesso  o
          un  peggioramento  grave  dello  stato  di  salute  di   un
          paziente, di un utilizzatore o di altre persone; 
                  b) qualsiasi causa di ordine  tecnico  o  sanitario
          connesso alle caratteristiche  o  alle  prestazioni  di  un
          dispositivo, che abbia determinato, per  i  motivi  di  cui
          alla lettera a),  il  ritiro  dal  mercato,  da  parte  del
          fabbricante, dei dispositivi dello stesso tipo. 
                2. I legali rappresentanti delle strutture  sanitarie
          pubbliche e private e gli  operatori  sanitari  pubblici  e
          privati o gli organizzatori  di  programmi  di  valutazione
          esterna  della  qualita'  comunicano  al  Ministero   della
          sanita' gli incidenti di cui al comma 1. Il Ministero della
          sanita'   informa   dell'incidente   il   fabbricante   dei
          dispositivi coinvolti o il suo mandatario. 
                3. Il Ministero della sanita', dopo aver valutato  il
          caso   se   possibile   con   il    fabbricante,    informa
          immediatamente, fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo
          7, la Commissione europea e gli altri  Stati  membri  circa
          gli incidenti di cui al  comma  1,  per  i  quali  ha  gia'
          adottato o  intende  adottare  le  misure  necessarie,  che
          possono giungere sino al ritiro del dispositivo. 
                4.  Se,  nel  contesto  della  comunicazione  di  cui
          all'articolo  10,  un  dispositivo  notificato  recante  la
          marcatura CE e' «nuovo» ai  sensi  del  medesimo  articolo,
          comma  4,  il  fabbricante   deve   indicarlo   nella   sua
          comunicazione. Il Ministero della sanita'  puo'  richiedere
          al fabbricante, entro due anni dalla  comunicazione  e  per
          fondati motivi, di presentare  un  rapporto  sui  risultati
          delle  esperienze  acquisite   riguardo   al   dispositivo,
          successivamente alla sua immissione sul mercato. 
                5. Il Ministero della  sanita'  comunica  agli  altri
          Stati membri, su loro richiesta, i dettagli di cui ai commi
          l, 2, 3 e 4. 
                6. Le modalita' di applicazione del presente articolo
          sono adottate dal Ministero della sanita',  in  conformita'
          alle disposizioni comunitarie.» 
                «Art. 12 (Banca dati  europea).  -  1.  Il  Ministero
          della sanita', in vista dell'istituzione di una banca  dati
          europea, acquisisce le seguenti informazioni ai fini  della
          loro trasmissione a detta banca dati: 
                  a)  i  dati   relativi   alla   registrazione   dei
          fabbricanti e dei dispositivi in base all'articolo 10; 
                  b)  i  dati  relativi  ai  certificati  rilasciati,
          modificati,  integrati,  sospesi,  ritirati   o   rifiutati
          secondo le procedure di cui agli allegati III, IV, V, VI  e
          VII; 
                  c) i  dati  ottenuti  in  base  alla  procedura  di
          vigilanza definita all'articolo 11. 
                2. L'applicazione delle disposizioni di cui al  comma
          1, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.».