Art. 4 
 
Messa a disposizione sul mercato, messa in servizio e obblighi  degli
                         operatori economici 
 
  1. Per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione, la  messa
in  servizio  dei  dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro  e  gli
obblighi  degli  operatori  economici,  si  osservano  le  pertinenti
disposizioni contenute nel capo II del regolamento. 
  2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, del
regolamento, il Ministero della salute puo' chiedere alle istituzioni
sanitarie stabilite sul territorio nazionale di trasmettere eventuali
informazioni che esso ritenga di richiedere. 
  3. Resta ferma la possibilita' per il  Ministero  della  salute  di
disporre ispezioni in loco, nonche' limitazioni alla fabbricazione  e
all'utilizzo di qualsiasi tipologia specifica di dispositivi messi in
servizio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento. 
  4. Con decreto del Ministro della salute, secondo  quanto  previsto
dall'articolo  1,  paragrafo  8,  del  regolamento,  possono   essere
stabilite limitazioni all'uso di  qualsiasi  tipologia  specifica  di
dispositivo,  relativamente   ad   aspetti   non   disciplinati   dal
regolamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.