Art. 5 
 
                   Requisiti generali di sicurezza 
                            e prestazioni 
 
  1. I  requisiti  generali  di  sicurezza  e  prestazioni  che  ogni
dispositivo medico-diagnostico in vitro deve soddisfare  sono  quelli
previsti nell'allegato I del regolamento. 
  2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo  1,  paragrafo  6,
del  regolamento,  laddove  esista  un  rischio  per  la  salute  dei
pazienti, degli operatori tecnici e dei terzi, i dispositivi che sono
anche macchine, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,  rispettano  i  requisiti
essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nell'allegato I
del citato decreto legislativo, qualora  tali  requisiti  siano  piu'
specifici rispetto a quelli stabiliti nell'allegato I, capo  II,  del
regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  2,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 17, recante  «Attuazione  della  direttiva
          2006/42/CE,  relativa  alle  macchine  e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE  relativa  agli  ascensori»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio  2010,  n.  41,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo si  intende  per:  «macchina»  uno  dei
          prodotti elencati all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad
          f). 
                2. Si applicano le definizioni seguenti: 
                  a) «macchina» propriamente detta: 
                    1) insieme equipaggiato  o  destinato  ad  essere
          equipaggiato di un sistema  di  azionamento  diverso  dalla
          forza umana o animale  diretta,  composto  di  parti  o  di
          componenti, di cui almeno uno mobile,  collegati  tra  loro
          solidamente per un'applicazione ben determinata; 
                    2) insieme di cui al numero 1), al quale  mancano
          solamente elementi di collegamento al sito di impiego o  di
          allacciamento alle fonti di energia e di movimento; 
                    3) insieme di cui ai numeri 1) e 2),  pronto  per
          essere installato e che puo' funzionare  solo  dopo  essere
          stato montato su un mezzo di trasporto o installato  in  un
          edificio o in una costruzione; 
                    4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e
          3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera  g),  che  per
          raggiungere uno stesso risultato sono disposti e  comandati
          in modo da avere un funzionamento solidale; 
                    5) insieme di  parti  o  di  componenti,  di  cui
          almeno  uno  mobile,  collegati  tra  loro  solidalmente  e
          destinati al sollevamento di pesi e la cui unica  fonte  di
          energia e' la forza umana diretta; 
                  b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che,
          dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore,
          e' assemblato alla macchina o  al  trattore  dall'operatore
          stesso al fine di modificarne la funzione o  apportare  una
          nuova funzione, nella misura in cui tale  attrezzatura  non
          e' un utensile; 
                  c) «componente di sicurezza»: componente: 
                    1)  destinato  ad  espletare  una   funzione   di
          sicurezza; 
                    2) immesso sul mercato separatamente; 
                    3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a
          repentaglio la sicurezza delle persone; 
                    4) che non e' indispensabile per lo scopo per cui
          e' stata progettata la macchina o  che  per  tale  funzione
          puo' essere sostituito con altri componenti. 
                  d)  «accessori  di  sollevamento»:   componenti   o
          attrezzature   non   collegate   alle   macchine   per   il
          sollevamento, che consentono la presa del carico,  disposti
          tra la macchina e  il  carico  oppure  sul  carico  stesso,
          oppure destinati a divenire parte integrante del  carico  e
          ad essere  immessi  sul  mercato  separatamente;  anche  le
          imbracature e le loro componenti sono considerate accessori
          di sollevamento; 
                  e) «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie
          progettate e costruite a fini di  sollevamento  come  parte
          integrante di macchine per il sollevamento o  di  accessori
          di sollevamento; 
                  f)   «dispositivi   amovibili    di    trasmissione
          meccanica»:    componenti    amovibili    destinati    alla
          trasmissione di potenza tra una  macchina  semovente  o  un
          trattore e una macchina azionata, mediante collegamento  al
          primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove
          immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come
          un singolo prodotto; 
                  g)  «quasi-macchine»:  insiemi  che   costituiscono
          quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in  grado  di
          garantire un'applicazione ben determinata;  un  sistema  di
          azionamento e' una quasimacchina;  le  quasi-macchine  sono
          unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate  ad
          altre macchine o ad altre quasi-macchine o  apparecchi  per
          costituire  una  macchina   disciplinata   dalla   presente
          decreto; 
                  h)  «immissione  sul  mercato»:   prima   messa   a
          disposizione, all'interno della Comunita', a titolo oneroso
          o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a  fini
          di distribuzione o di utilizzazione; 
                  i) «fabbricante»: persona fisica  o  giuridica  che
          progetta e/o realizza  una  macchina  o  una  quasimacchina
          oggetto del presente  decreto,  ed  e'  responsabile  della
          conformita' della macchina o della  quasi-macchina  con  il
          presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il
          proprio nome o  con  il  proprio  marchio  ovvero  per  uso
          personale; in mancanza di  un  fabbricante  quale  definito
          sopra, e'  considerato  fabbricante  la  persona  fisica  o
          giuridica che immette sul mercato o mette in  servizio  una
          macchina o una quasi-macchina oggetto del presente  decreto
          legislativo; 
                  l)  «mandatario»:  qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica stabilita all'interno della Comunita'  che  abbia
          ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo
          nome, in tutto o in parte, gli  obblighi  e  le  formalita'
          connesse con il presente decreto legislativo; 
                  m) «messa in servizio»:  primo  utilizzo,  conforme
          alla sua destinazione, all'interno della Comunita', di  una
          macchina oggetto del presente decreto legislativo; 
                  n) «norma armonizzata»: specifica tecnica  adottata
          da un organismo  di  normalizzazione,  ovvero  il  Comitato
          europeo di normalizzazione (CEN), il  Comitato  europeo  di
          normalizzazione  elettrotecnica  (CENELEC)   o   l'Istituto
          europeo per  le  norme  di  telecomunicazione  (ETSI),  nel
          quadro di un mandato rilasciato dalla  Commissione  europea
          conformemente  alle  procedure  istituite  dalla  direttiva
          98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
          giugno 1998 (3), che prevede  un  procedura  d'informazione
          nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
          delle   regole   relative   ai   servizi   della   societa'
          dell'informazione, e non avente carattere vincolante; 
                  n-bis) «requisiti  essenziali  di  sicurezza  e  di
          tutela della salute»:  disposizioni  obbligatorie  relative
          alla  progettazione  e  alla  fabbricazione  dei   prodotti
          soggetti  al  presente  decreto   legislativo   intese   ad
          assicurare un elevato livello di protezione della salute  e
          della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali
          domestici  e  dei  beni   nonche',   qualora   applicabile,
          dell'ambiente; i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di
          tutela della  salute  sono  stabiliti  nell'allegato  I;  i
          requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della  salute
          per la protezione  dell'ambiente  si  applicano  unicamente
          alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.».