Art. 6 
 
   Libera circolazione e dispositivi per destinazioni particolari 
 
  1. E' consentita la presentazione di dispositivi  non  conformi  al
presente decreto in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni  o
manifestazioni  simili,  a  condizione  che  sia  indicato  in   modo
chiaramente visibile che tali dispositivi sono  destinati  unicamente
alla presentazione o alla dimostrazione  e  che  non  possono  essere
messi a disposizione se non conformi al  regolamento  e  al  presente
decreto. 
  2. Le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi  tipologia
di dispositivo, fornite per iscritto dal fabbricante all'utilizzatore
e  al  paziente  conformemente  all'allegato  I,  paragrafo  20,  del
regolamento, sono  espresse  in  lingua  italiana  al  momento  della
consegna  all'utilizzatore  finale,  per  uso  professionale  o   per
qualsiasi altra utilizzazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.