Art. 7 
 
                        Organismi notificati 
 
  1. Con riferimento alla disciplina degli  organismi  notificati  si
applicano le disposizioni contenute negli articoli da  31  a  46  del
regolamento. 
  2. L'organismo notificato  stabilito  nel  territorio  italiano  e'
tenuto a redigere i documenti indicati negli articoli  34  e  35  del
regolamento in lingua italiana. 
  3.  Il  Ministero  della  salute  informa  l'organismo   notificato
dell'esito   della   procedura    di    designazione    e    rilascia
l'autorizzazione, tenendo conto della raccomandazione  formulata  dal
Gruppo di coordinamento per  i  dispositivi  medici  (MDCG),  secondo
quanto previsto dall'articolo 35, paragrafo 9, del regolamento. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di  punto  di
contatto  nazionale,  mediante  il  sistema  informativo  NANDO  (New
approach  notified  and  designated  organisations)   notifica   alla
Commissione e agli altri Stati membri la designazione degli organismi
di valutazione della conformita'. 
  5. Con decreto del Ministro della salute  possono  essere  definite
ulteriori  modalita'  per   lo   svolgimento   delle   attivita'   di
designazione,   monitoraggio   e   rivalutazione   degli    organismi
notificati. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.