Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, in caso di mancata  adozione  del  Piano  integrato  di
attivita' e organizzazione trovano applicazione le  sanzioni  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, ferme  restando  quelle  previste  dall'articolo  19,  comma  5,
lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 6, comma 7, del  decreto-legge
          9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto  2021,  n.  113,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo  dell'art.  10,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  si  vedano  le  note
          all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'art. 19,  comma  5,  lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti
          per la semplificazione e la  trasparenza  amministrativa  e
          per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
                «Art.  19   (Soppressione   dell'Autorita'   per   la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture  e  definizione  delle  funzioni   dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione). - Omissis. 
                5.  In  aggiunta  ai  compiti  di  cui  al  comma  2,
          l'Autorita' nazionale anticorruzione: 
                  b) salvo che il fatto costituisca  reato,  applica,
          nel rispetto delle norme previste dalla legge  24  novembre
          1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel
          minimo a euro 1.000 e non  superiore  nel  massimo  a  euro
          10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto  obbligato  ometta
          l'adozione  dei  piani  triennali  di   prevenzione   della
          corruzione, dei programmi triennali di  trasparenza  o  dei
          codici di comportamento.».