Art. 11 
 
                    Adozione del Piano integrato 
                    di attivita' e organizzazione 
 
  1. Il piano di cui al presente decreto e' adottato dagli organi  di
indirizzo politico e per le pubbliche  amministrazioni  che  ne  sono
sprovviste, dagli organi  di  vertice  in  relazione  agli  specifici
ordinamenti. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.