Art. 5 
 
                        Sezione Monitoraggio 
 
  1. La sezione indica gli strumenti e le modalita' di  monitoraggio,
incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti,  delle  sezioni
precedenti, nonche' i soggetti responsabili. 
  2. Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance
avviene secondo le modalita' stabilite dagli articoli 6 e  10,  comma
1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  mentre
il monitoraggio della sottosezione Rischi  corruttivi  e  trasparenza
avviene secondo le indicazioni di ANAC. Per la Sezione Organizzazione
e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi  di
performance  e'   effettuato   su   base   triennale   dall'Organismo
Indipendente  di  Valutazione  della   performance   (OIV)   di   cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal
Nucleo  di  valutazione,  ai  sensi  dell'articolo  147  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 10,  comma  1,
          lett. b), e 14, del citato decreto legislativo  27  ottobre
          2009, n. 150: 
                «Art. 6 (Monitoraggio della performance).  -  1.  Gli
          Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle
          risultanze  dei  sistemi  di  controllo  strategico  e   di
          gestione    presenti    nell'amministrazione,    verificano
          l'andamento  delle  performance  rispetto  agli   obiettivi
          programmati durante il periodo di riferimento  e  segnalano
          la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi  in
          corso    di    esercizio    all'organo     di     indirizzo
          politico-amministrativo, anche in relazione al  verificarsi
          di  eventi  imprevedibili  tali   da   alterare   l'assetto
          dell'organizzazione  e   delle   risorse   a   disposizione
          dell'amministrazione. Le variazioni,  verificatesi  durante
          l'esercizio,  degli  obiettivi  e  degli  indicatori  della
          performance organizzativa e individuale sono inserite nella
          relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV  ai
          fini della validazione di cui  all'articolo  14,  comma  4,
          lettera c). 
                2.». 
                «Art. 10 (Piano della performance e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                  b) entro il 30 giugno, la Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai sensi dell'articolo 14 e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato.». 
                «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
          n. 286 del 1999, e riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                  e)  propone,  sulla  base  del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
                4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma
          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a
          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti. 
                5. 
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                7. 
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  147  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali»: 
                «Art. 147 (Tipologia dei controlli interni). - 1. Gli
          enti locali, nell'ambito della loro autonomia  normativa  e
          organizzativa,  individuano  strumenti  e  metodologie  per
          garantire,   attraverso   il   controllo   di   regolarita'
          amministrativa e contabile, la legittimita', la regolarita'
          e la correttezza dell'azione amministrativa. 
                2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
                  a) verificare, attraverso il controllo di gestione,
          l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicita'   dell'azione
          amministrativa, al  fine  di  ottimizzare,  anche  mediante
          tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi
          e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse  impiegate  e
          risultati; 
                  b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute  in
          sede di attuazione dei piani, dei programmi e  degli  altri
          strumenti di  determinazione  dell'indirizzo  politico,  in
          termini di congruenza tra  i  risultati  conseguiti  e  gli
          obiettivi predefiniti; 
                  c) garantire il costante controllo degli  equilibri
          finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
          residui e della gestione di  cassa,  anche  ai  fini  della
          realizzazione   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          determinati  dal  patto  di  stabilita'  interno,  mediante
          l'attivita' di coordinamento e di vigilanza  da  parte  del
          responsabile del servizio finanziario, nonche'  l'attivita'
          di controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
                  d)  verificare,  attraverso  l'affidamento   e   il
          controllo  dello  stato  di  attuazione  di   indirizzi   e
          obiettivi gestionali,  anche  in  riferimento  all'articolo
          170, comma 6, la redazione  del  bilancio  consolidato  nel
          rispetto di quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  23
          giugno  2011,   n.   118,   e   successive   modificazioni,
          l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli  organismi
          gestionali esterni dell'ente; 
                  e)  garantire  il  controllo  della  qualita'   dei
          servizi erogati, sia direttamente, sia  mediante  organismi
          gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette  a
          misurare la soddisfazione degli utenti  esterni  e  interni
          dell'ente. 
                3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano  solo
          agli  enti  locali  con  popolazione  superiore  a  100.000
          abitanti in fase di prima applicazione, a  50.000  abitanti
          per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 
                4.  Nell'ambito  della  loro  autonomia  normativa  e
          organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema  dei
          controlli interni secondo il  principio  della  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione,  anche  in
          deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   286,   e
          successive  modificazioni.  Partecipano  all'organizzazione
          del sistema dei controlli interni il segretario  dell'ente,
          il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei
          servizi e le unita' di controllo, laddove istituite. 
                5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al  comma
          1,  piu'  enti  locali  possono  istituire  uffici   unici,
          mediante una convenzione che  ne  regoli  le  modalita'  di
          costituzione e di funzionamento.».