Art. 6 
 
               Modalita' semplificate per le pubbliche 
          amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  con  meno  di  50   dipendenti,
procedono alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
n. 3), per la mappatura dei processi,  limitandosi  all'aggiornamento
di quella  esistente  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n.  190
del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: 
    a) autorizzazione/concessione; 
    b) contratti pubblici; 
    c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; 
    d) concorsi e prove selettive; 
    e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e  della  Trasparenza  (RPCT)  e  dai  responsabili  degli
uffici, ritenuti di maggiore  rilievo  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. 
  2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in
presenza di fatti corruttivi,  modifiche  organizzative  rilevanti  o
ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero
di  aggiornamenti  o  modifiche  degli  obiettivi  di  performance  a
protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validita',  il
Piano e' modificato  sulla  base  delle  risultanze  dei  monitoraggi
effettuati nel triennio. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  sono  tenute,
altresi', alla predisposizione del Piano  integrato  di  attivita'  e
organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a),  b)
e c), n. 2. 
  4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono
esclusivamente alle attivita' di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  16,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190  «Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»: 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - Omissis. 
                16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo  53
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  come  da
          ultimo modificato  dal  comma  42  del  presente  articolo,
          nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni, nell'articolo 21 della  legge  18
          giugno  2009,  n.  69,  e   successive   modificazioni,   e
          nell'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano  i  livelli
          essenziali di cui al comma 15  del  presente  articolo  con
          particolare riferimento ai procedimenti di: 
                  a) autorizzazione o concessione; 
                  b)  scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di
          lavori, forniture e servizi,  anche  con  riferimento  alla
          modalita' di selezione prescelta ai sensi  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                  c)  concessione  ed  erogazione   di   sovvenzioni,
          contributi,    sussidi,    ausili    finanziari,    nonche'
          attribuzione di vantaggi economici di  qualunque  genere  a
          persone ed enti pubblici e privati; 
                  d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del
          personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
          del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.».