Art. 7 
 
             Redazione del Piano integrato di attivita' 
                          e organizzazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 6, commi  1  e  4,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attivita' e organizzazione
e'  adottato  entro  il  31  gennaio,  secondo  lo  schema   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale  e
viene aggiornato annualmente entro la  predetta  data.  Il  Piano  e'
predisposto esclusivamente in formato digitale ed e'  pubblicato  sul
sito istituzionale del Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e  sul  sito  istituzionale  di
ciascuna amministrazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  6,  commi  1  e  4,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si vedano
          le note alle premesse.