Art. 2
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 126-bis, comma 3, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole «Regolamento (UE) 2015/751» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/751 e dal
regolamento (UE) 2021/1230».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 126-bis del Capo
II-bis (Servizi di pagamento) del Titolo VI (trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)
del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 126-bis (Disposizioni di carattere generale). -
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi
a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento,
anche se queste non rientrano in un contratto quadro,
quando i servizi sono offerti sul territorio della
Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di
pagamento si intende anche l'emissione di moneta
elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati
comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica
autorita', emettono moneta elettronica, si applica soltanto
l'articolo 126-novies.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti
possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente
capo non si applicano, interamente o parzialmente, se
l'utilizzatore di servizi di pagamento non e' un
consumatore, ne' una micro-impresa. Resta fermo in ogni
caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal
regolamento (UE) 2021/1230.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento
l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli
obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti
dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di
pagamento regolati in conto corrente o commercializzati
unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste
ai sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti
dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche
della finalita' di garantire un adeguato livello di
affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.».