Art. 2 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo  126-bis,  comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole «Regolamento  (UE)  2015/751»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  (UE)   2015/751   e   dal
regolamento (UE) 2021/1230». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  126-bis  del  Capo
          II-bis (Servizi di pagamento) del  Titolo  VI  (trasparenza
          delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)
          del citato decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 126-bis (Disposizioni di carattere generale). -
          1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi
          a servizi di pagamento  e  alle  operazioni  di  pagamento,
          anche se queste  non  rientrano  in  un  contratto  quadro,
          quando  i  servizi  sono  offerti  sul   territorio   della
          Repubblica. 
                2.  Ai  fini  del  presente  capo,  per  servizi   di
          pagamento  si   intende   anche   l'emissione   di   moneta
          elettronica.  Allo  Stato  italiano,   agli   altri   Stati
          comunitari,   alle   pubbliche   amministrazioni   statali,
          regionali e  locali,  che,  agendo  in  veste  di  pubblica
          autorita', emettono moneta elettronica, si applica soltanto
          l'articolo 126-novies. 
                3. In deroga all'articolo  127,  comma  1,  le  parti
          possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente
          capo non  si  applicano,  interamente  o  parzialmente,  se
          l'utilizzatore  di  servizi  di   pagamento   non   e'   un
          consumatore, ne' una micro-impresa.  Resta  fermo  in  ogni
          caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751  e  dal
          regolamento (UE) 2021/1230. 
                4. Spetta al  prestatore  dei  servizi  di  pagamento
          l'onere della prova di aver  correttamente  adempiuto  agli
          obblighi previsti dal presente capo. 
                5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti  previsti
          dal  presente  capo  avendo  riguardo,  per  i  servizi  di
          pagamento regolati in  conto  corrente  o  commercializzati
          unitamente a un conto corrente, alle disposizioni  previste
          ai sensi del capo I. 
                6. Nell'esercizio dei poteri  regolamentari  previsti
          dal presente capo, la  Banca  d'Italia  tiene  conto  anche
          della  finalita'  di  garantire  un  adeguato  livello   di
          affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.».