Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 1. Nel titolo del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole «Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione». 2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione»; b) al comma 2, le parole «obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento»; c) il comma 4 e' soppresso. 3. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole «ai sensi dell'articolo 9 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 del regolamento».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo del titolo del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'), come modificato dal presente decreto: «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 3 del 2011, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Sanzioni applicabili). - 1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, di seguito denominato: "regolamento", nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. 2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinche' le stesse fossero osservate da altri. 4. (soppresso). 5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» «Art. 2 (Autorita' competente). - 1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'articolo 8 del regolamento anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».