Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3
1. Nel titolo del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le
parole «Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri
nell'Unione».
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «previsti dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previsti
dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai
pagamenti transfrontalieri nell'Unione»;
b) al comma 2, le parole «obblighi previsti dall'articolo 4,
paragrafi 1 e 3 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti:
«obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del
regolamento»;
c) il comma 4 e' soppresso.
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le
parole «ai sensi dell'articolo 9 del regolamento» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 del regolamento».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del titolo del decreto
legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 (Disposizioni
sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella
Comunita'), come modificato dal presente decreto:
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nell'Unione».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del citato
decreto legislativo n. 3 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Sanzioni applicabili). - 1. Per la grave
inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di
servizi di pagamento, previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del
regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti
transfrontalieri nell'Unione, di seguito denominato:
"regolamento", nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei
dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000
euro a 150.000 euro.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti
dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei
prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme ivi indicate o per non aver
vigilato, affinche' le stesse fossero osservate da altri.
4. (soppresso).
5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria,
puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di
prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo
146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.»
«Art. 2 (Autorita' competente). - 1. La Banca
d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'articolo 8
del regolamento anche ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».