Art. 2 
 
         Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito il  Comitato
nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della  morte  di
San Francesco d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a
cui e' attribuito un contributo di 4.510.000 euro per  gli  anni  dal
2022 al 2028. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' autorizzato nella  misura  di
200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno  2023,  500.000
euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di
euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro  per
l'anno 2028. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della cultura,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo,  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di
ripartizione annuale del contributo di cui al  comma  1,  nei  limiti
delle risorse autorizzate per ciascun anno dal comma  2,  in  ragione
delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4,
comma 2. 
  4.  Al  Comitato  nazionale  possono  altresi'   essere   destinati
contributi  di  enti  pubblici  e  privati,  lasciti,   donazioni   e
liberalita' di ogni altro tipo. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali»: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».