Art. 3 Composizione e funzionamento del Comitato nazionale 1. Il Comitato nazionale e' formato da venti componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il presidente del Comitato nazionale e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dalla regione Umbria, due dal comune di Assisi, uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Societa' internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi. Del Comitato nazionale e' altresi' componente di diritto il sindaco del comune di Assisi. 3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonche' tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalita' giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalita' statutarie o per l'attivita' culturale o di culto svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui agiscono. 4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresi', le modalita' di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di tre, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3. 6. Ai componenti del Comitato nazionale non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2. 7. Il Comitato nazionale e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonche' l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero. 8. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attivita' del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.