Art. 3 
 
         Composizione e funzionamento del Comitato nazionale 
 
  1. Il Comitato nazionale e' formato da  venti  componenti  nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  2. Il presidente del Comitato nazionale e' nominato dal  Presidente
del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati:  due
dal Ministro della cultura, due dal Ministro  del  turismo,  tre  dal
Ministro dell'istruzione e  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, due dalla Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
due dalla regione Umbria, due dal comune di Assisi, uno  dal  vescovo
della  diocesi  di  Assisi-Nocera  Umbra-Gualdo  Tadino,  due   dalla
Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano  e  del
terzo ordine regolare e uno dalla Societa'  internazionale  di  studi
francescani associazione di promozione sociale, con sede  in  Assisi.
Del Comitato nazionale e' altresi' componente di diritto  il  sindaco
del comune di Assisi. 
  3. I componenti del Comitato nazionale sono  scelti  tra  esponenti
della cultura italiana e internazionale aventi comprovata  competenza
e conoscenza della vita e delle  opere  di  San  Francesco  d'Assisi,
nonche' tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici
con personalita' giuridica nell'ordinamento  della  Chiesa  cattolica
che, per le finalita' statutarie o per  l'attivita'  culturale  o  di
culto svolta, abbiano maturato una specifica competenza e  conoscenza
della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella
celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale  in
cui agiscono. 
  4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresi',  le  modalita'
di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro  del
turismo, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere  nominati
ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo
di tre, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3. 
  6. Ai componenti del Comitato nazionale non  e'  corrisposto  alcun
compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
Essi hanno  diritto  al  solo  rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute e documentate per le  attivita'  strettamente  connesse  al
funzionamento del Comitato, secondo la normativa  vigente.  Le  spese
per il funzionamento sono  poste  a  carico  del  contributo  di  cui
all'articolo 2. 
  7. Il Comitato nazionale e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
della cultura. A tale  fine,  il  Comitato  elabora  e  trasmette  al
Ministero,  con  cadenza  annuale,   rendiconti   sull'utilizzo   del
finanziamento   ricevuto,    nonche'    l'ulteriore    documentazione
eventualmente richiesta dal medesimo Ministero. 
  8. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero  della  cultura.
Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di
cui all'articolo 4, comma 2, con le attivita' del  Comitato  per  gli
anniversari di interesse nazionale, istituito  presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 8, del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.