Art. 4 Durata e compiti del Comitato nazionale 1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2028. 2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi, comprendente attivita' di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' attivita' di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica nonche' di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredita' del personaggio. In particolare, il Comitato nazionale ha il compito di: a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'universita' e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalita' di cui all'articolo 2, comma 4; c) elaborare programmi volti a promuovere attivita' culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica; d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonche' di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione. 3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, lettera c), sono ricomprese: a) la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Societa' internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 2 agosto 2007; b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Societa' internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento. 4. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.