Art. 4 
 
               Durata e compiti del Comitato nazionale 
 
  1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data  di  adozione
del decreto di nomina di cui all'articolo 3,  comma  1,  e  resta  in
carica fino alla data del 30 aprile 2028. 
  2. Il Comitato nazionale ha il compito di  elaborare  un  programma
culturale relativo alla vita,  all'opera  e  ai  luoghi  legati  alla
figura di San Francesco d'Assisi, comprendente attivita' di  restauro
di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  attivita'  di  ricerca,  editoriali,
formative,   espositive   e   di   organizzazione   e   gestione   di
manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario,  scientifico
e   artistico   di   elevato   valore,   in   una   prospettiva    di
internazionalizzazione, di  promozione  turistica  e  di  innovazione
tecnologica  nonche'  di  attenzione  agli  aspetti   del   messaggio
francescano riguardanti il  rispetto  e  la  cura  dell'ambiente,  il
dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra  i  popoli,  al
fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante  piattaforme
digitali, la conoscenza del pensiero,  dell'opera,  della  cultura  e
dell'eredita' del personaggio. In particolare, il Comitato  nazionale
ha il compito di: 
    a)  elaborare  il  piano  delle  iniziative  culturali   per   la
divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera
di San Francesco d'Assisi, anche con  riferimento  ai  settori  della
formazione scolastica, dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, dell'universita' e  della  ricerca,  tenendo  conto  degli
eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; 
    b) predisporre  il  piano  economico  sulla  base  delle  risorse
finanziarie assegnate dalla presente  legge  e  tenendo  conto  degli
eventuali  contributi,  lasciti,  donazioni  e  liberalita'  di   cui
all'articolo 2, comma 4; 
    c) elaborare programmi volti  a  promuovere  attivita'  culturali
connesse   alla   celebrazione,   da   realizzare    attraverso    il
coinvolgimento di enti  pubblici  o  privati,  dotati  di  comprovata
esperienza, capaci di  apportare  ogni  utile  contributo  o  risorsa
economica; 
    d) predisporre programmi intesi a favorire processi  di  sviluppo
culturale nel territorio,  nonche'  di  valorizzazione  e  promozione
turistica dei luoghi  e  dei  cammini  francescani  e  di  promozione
commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione. 
  3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2,  lettera  c),  sono
ricomprese: 
    a) la  pubblicazione  dell'edizione  delle  fonti  sulla  vita  e
sull'opera di San Francesco  d'Assisi  e  sulle  origini  dell'Ordine
francescano fino al XIV secolo, a cura della Societa'  internazionale
di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede  in
Assisi, che vi provvede in  coordinamento  con  l'Edizione  nazionale
delle fonti francescane, di cui al decreto del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali del 2 agosto 2007; 
    b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali  del  Fondo
antico comunale e la catalogazione  del  Fondo  antico  dei  libri  a
stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro  Convento
in Assisi, a cura della Societa' internazionale di studi francescani,
in collaborazione con il medesimo Sacro Convento. 
  4. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi  di  cui  alle
lettere c) e d) del comma  2  sono  sottoposti  all'approvazione  del
Ministero della cultura e del Ministero del turismo.