Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2,  pari  a  200.000
euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro  per
l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per
l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000  euro  per  l'anno
2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 31 agosto 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Franceschini,    Ministro     della
                                  cultura 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
                «Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio».