Art. 10 
 
Procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione
  e controllo di elevato  profilo  strategico  o  di  enti  di  nuova
  istituzione. 
 
  1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli  5  e  6
non risultasse idonea a consentire  una  adeguata  definizione  degli
emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo,
in casi di organi di enti con elevato profilo  strategico  ovvero  di
enti di nuova istituzione, le amministrazioni vigilanti, su richiesta
degli enti e degli organismi, possono richiedere alla Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -   Dipartimento   per   il   coordinamento
amministrativo, la costituzione di un apposito tavolo tecnico, con la
partecipazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   per   la
valutazione dei seguenti ulteriori elementi: 
    a) la collocazione delle attribuzioni istituzionali  nella  scala
di  priorita'  politico-strategiche  definite  dal  Governo  o  dalle
autorita' vigilanti e  l'eventuale  necessita'  di  riconsiderarne  o
valorizzarne il ruolo; 
    b) l'effettivo livello di responsabilita'; 
    c) la specifica qualificazione professionale  necessaria  per  lo
svolgimento dell'incarico. 
  2.  Sulla  base  delle  risultanze  condivise,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, valutate le risultanze  del  tavolo  tecnico,
provvede alla indicazione definitiva dei compensi di cui al  presente
articolo. 
  3. La procedura di cui al presente articolo  puo'  essere  attivata
dalle  amministrazioni  vigilanti  anche  per  regolare   particolari
situazioni riferite a piu' enti omogenei e puo' essere utilizzata nel
caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi  si  procede  ad
una stima presuntiva degli indicatori di cui al presente regolamento,
da sottoporre a verifica in  occasione  dell'approvazione  del  primo
bilancio consuntivo dell'ente. 
  4. Resta fermo il limite massimo alle retribuzioni  lorde  previsto
dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23-ter   del
          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201,    recante
          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 23-ter. (Disposizioni in materia di trattamenti
          economici) - 1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3  del   medesimo   decreto   legislativo,   e   successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».