Art. 10 Procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico o di enti di nuova istituzione. 1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 non risultasse idonea a consentire una adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo, in casi di organi di enti con elevato profilo strategico ovvero di enti di nuova istituzione, le amministrazioni vigilanti, su richiesta degli enti e degli organismi, possono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la costituzione di un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la valutazione dei seguenti ulteriori elementi: a) la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala di priorita' politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorita' vigilanti e l'eventuale necessita' di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo; b) l'effettivo livello di responsabilita'; c) la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico. 2. Sulla base delle risultanze condivise, la Presidenza del Consiglio dei ministri, valutate le risultanze del tavolo tecnico, provvede alla indicazione definitiva dei compensi di cui al presente articolo. 3. La procedura di cui al presente articolo puo' essere attivata dalle amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a piu' enti omogenei e puo' essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli indicatori di cui al presente regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell'approvazione del primo bilancio consuntivo dell'ente. 4. Resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 23-ter. (Disposizioni in materia di trattamenti economici) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».