Art. 11 
 
                 Sistemi di controllo e monitoraggio 
 
  1.  Il  rispetto  degli  adempimenti  e  delle  prescrizioni  nella
determinazione dei compensi e' verificato e asseverato  dagli  organi
di controllo degli  enti  sottoposti  all'applicazione  del  presente
regolamento. 
  2. Gli  organi  deliberanti  degli  enti  presentano,  in  sede  di
approvazione  del  bilancio  consuntivo,  una  relazione   che   deve
contenere,  in  un'apposita  sezione,  l'indicazione  riguardante  le
modalita'  attuative  delle   disposizioni   di   cui   al   presente
regolamento. 
  3. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  del
Coordinamento Amministrativo e il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato vigilano
sulla   corretta   applicazione   del    presente    regolamento    e
sull'omogeneita'   delle   modalita'   attuative,   anche    mediante
l'istituzione di un tavolo di  monitoraggio  permanente  composto  da
propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti. 
  4.  I  coefficienti  e  le  percentuali  determinate  nel  presente
regolamento possono essere sottoposte  a  rivalutazione  ogni  cinque
anni con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.