Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorita' indipendenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Ai sensi dei commi 590, 601 e 602 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale; b) le societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; c) gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' i loro enti strumentali in forma societaria.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi dell'art. 1, commi 590, 601 e 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»: «Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) - 1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto. 2. Ai fini del presente decreto: a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio; b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio. 3. - 4. 5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal titolo II.».