Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica agli enti e agli organismi di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
ivi comprese le autorita' indipendenti, fatto salvo  quanto  previsto
dal comma 2. 
  2. Ai sensi dei commi 590, 601 e 602 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono esclusi dall'ambito di  applicazione  del
presente decreto: 
    a) gli enti del Servizio sanitario nazionale; 
    b) le societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
175; 
    c)  gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e   assistenza
obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509  e
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
    d) le regioni, le province autonome di Trento e di  Bolzano,  gli
enti locali e i loro organismi  ed  enti  strumentali  come  definiti
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118, nonche' i loro enti strumentali in forma societaria. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi dell'art. 1  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi dell'art. 1,  commi  590,
          601 e 602, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  recante  «Disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42»: 
                «Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) -  1.  Ai
          sensi dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
          Costituzione,  il  presente  titolo   e   il   titolo   III
          disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
          schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi  in
          cui il titolo II  disponga  diversamente,  con  particolare
          riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19,  comma  2,
          lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  dei  loro  enti  e
          organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II
          del presente decreto.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015
          cessano di  avere  efficacia  le  disposizioni  legislative
          regionali incompatibili con il presente decreto. 
                2. Ai fini del presente decreto: 
                  a) per enti strumentali si intendono  gli  enti  di
          cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie  definite  in
          corrispondenza delle missioni del bilancio; 
                  b) per organismi strumentali delle regioni e  degli
          enti   locali   si   intendono   le   loro    articolazioni
          organizzative, anche  a  livello  territoriale,  dotate  di
          autonomia gestionale e  contabile,  prive  di  personalita'
          giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da  legge
          e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   sono   organismi
          strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti  nelle
          tipologie definite in  corrispondenza  delle  missioni  del
          bilancio. 
                3. - 4. 
                5. Per gli enti coinvolti nella gestione della  spesa
          sanitaria finanziata con le risorse destinate  al  Servizio
          sanitario nazionale, come individuati all'articolo  19,  si
          applicano le disposizioni recate dal titolo II.».