Art. 4 
 
                     Determinazione dei compensi 
 
  1. La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni
di settore, a seguito della nomina dell'organo stesso,  nel  rispetto
del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva
individuazione  delle   occorrenti   disponibilita'   finanziarie   a
copertura delle spese, come specificato dal comma 8. 
  2.  Il  compenso  si  intende  determinato  per   l'intera   durata
dell'incarico, salvo quanto previsto dal comma 7. Laddove il compenso
non sia stabilito nell'atto di nomina o da disposizioni normative  di
settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potra'
essere corrisposto dalle  amministrazioni  o  enti  obbligati,  salvo
conguaglio, nella misura prevista per l'organo scaduto  per  compiuto
mandato o sostituito nel corso dello stesso. 
  3. Il provvedimento di determinazione  dei  compensi  spettanti  ai
componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o
straordinari, degli enti  e  organismi  di  cui  all'articolo  2,  e'
stabilito, alternativamente,  dallo  statuto  o  dal  regolamento  di
organizzazione dell'ente: 
    a) da parte dell'amministrazione vigilante, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta  deliberata  dal
competente organo dell'ente; 
    b) mediante deliberazioni dei  competenti  organi  degli  enti  e
organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari, da  sottoporre  all'approvazione  dell'amministrazione
vigilante. 
  4. Gli enti hanno facolta' di prevedere  incarichi  onorifici  o  a
titolo gratuito  o  di  stabilire  un  compenso  inferiore  a  quello
risultante dai parametri di cui all'articolo 6. 
  5.  L'Amministrazione  competente  adotta   il   provvedimento   di
determinazione dei compensi  sulla  base  dei  criteri  di  cui  agli
articoli 5 e 6. 
  6. Il provvedimento di determinazione  dei  compensi  spettanti  ai
titolari  degli  organi  degli  enti  deve  dare  atto   del   parere
dell'organo di controllo in ordine al  rispetto  di  quanto  previsto
dagli articoli 5 e 6 e  alla  copertura  finanziaria  della  relativa
spesa. 
  7. La revisione dei compensi  da  parte  dell'ente,  nel  corso  di
svolgimento del mandato  degli  organi,  deve  essere  sottoposta  al
preventivo assenso dell'amministrazione vigilante,  d'intesa  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia  e
delle finanze. La richiesta di revisione  dei  compensi  puo'  essere
formulata  solo  in  presenza  delle  modifiche  sostanziali  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lett. m). 
  8. Nel caso in cui, anche a regime, la procedura di  determinazione
di un compenso dia luogo ad un importo in misura maggiore rispetto  a
quello precedentemente stabilito, le conseguenti  necessarie  risorse
aggiuntive sono reperite dagli enti e organismi interessati  mediante
corrispondente riduzione strutturale delle  spese  di  funzionamento,
ferme restando le misure di contenimento della  spesa  gia'  previste
dalla legislazione vigente. Le  predette  misure  di  riduzione  sono
sottoposte alla verifica  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  o
sindacale dei rispettivi enti e comunicate, unitamente alla  apposita
relazione dell'organo di controllo, alle amministrazioni vigilanti ai
fini dell'approvazione di cui al comma 3.