Art. 6 
 
Procedura di determinazione del compenso degli organi  amministrativi
            e di controllo ordinari ed ulteriori criteri 
 
  1. I compensi degli organi  di  amministrazione  e  controllo  sono
determinati in relazione  alle  cinque  classi  dimensionali  di  cui
all'articolo 5, nel rispetto delle modalita' di seguito indicate. 
  2. Per ciascuna delle classi dimensionali di  cui  alla  tabella  A
sono stabiliti un importo base e un importo massimo da attribuire  al
Presidente o all'organo di vertice politico dell'ente, come  indicato
nella tabella C di cui all'allegato 1. 
  3. L'importo base  costituisce  il  parametro  entro  il  quale  il
compenso  e'  da   ritenersi   comunque   congruo   ai   fini   della
determinazione  definitiva  dello  stesso,  fermo   restando   quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4. 
  4. Al fine  di  individuare  il  compenso  massimo  complessivo  da
attribuire all'organo di  vertice  politico,  considerando  anche  il
ruolo dell'organo stesso e la complessita' organizzativa,  strategica
e gestionale dell'Ente,  e'  previsto  l'apprezzamento  di  ulteriori
quattro  indicatori,   da   desumersi   in   base   alla   disciplina
ordinamentale  degli  enti,  anche  proposti   in   sommatoria,   che
accrescono l'importo base. 
  5. Gli indicatori di cui al comma 4 sono i  seguenti:  esclusivita'
del rapporto di servizio dell'organo di vertice  politico,  grado  di
autonomia  delle  risorse  finanziarie,  presenza  di   un   bilancio
consolidato o di gruppo e complessita' organizzativa territoriale.  I
relativi valori di incremento percentuale della base  sono  riportati
nella tabella D di cui all'allegato 1 del presente regolamento. 
  6. Il compenso degli altri organi  amministrativi  e  di  controllo
viene determinato, fino  alla  sua  misura  massima,  in  percentuale
rispetto all'importo complessivo spettante al Presidente o all'organo
di vertice politico nonche' sulla base dello specifico ruolo e  della
responsabilita' che gli stessi  organi  rivestono  nell'ente  nonche'
della numerosita' dei rispettivi componenti, secondo  i  valori  e  i
criteri indicati nella tabella E di cui all'allegato 1  del  presente
regolamento. 
  7. La procedura per il calcolo del compenso spettante  agli  organi
di  amministrazione  e  controllo  presuppone,  in  ogni   caso,   la
determinazione dell'importo spettante al Presidente o  all'organo  di
vertice politico anche ove non previsto dai  rispettivi  ordinamenti,
in quanto detto  importo  costituisce  la  base  di  riferimento  per
determinare l'importo da attribuire agli altri organi  amministrativi
e di controllo ordinari e straordinari. 
  8. Ai componenti supplenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h)
viene attribuito, per il periodo di eventuale effettivita' di carica,
un compenso pari a quello del componente  titolare,  con  conseguente
diminuzione dello stesso al componente titolare.