Art. 6 Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri 1. I compensi degli organi di amministrazione e controllo sono determinati in relazione alle cinque classi dimensionali di cui all'articolo 5, nel rispetto delle modalita' di seguito indicate. 2. Per ciascuna delle classi dimensionali di cui alla tabella A sono stabiliti un importo base e un importo massimo da attribuire al Presidente o all'organo di vertice politico dell'ente, come indicato nella tabella C di cui all'allegato 1. 3. L'importo base costituisce il parametro entro il quale il compenso e' da ritenersi comunque congruo ai fini della determinazione definitiva dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4. 4. Al fine di individuare il compenso massimo complessivo da attribuire all'organo di vertice politico, considerando anche il ruolo dell'organo stesso e la complessita' organizzativa, strategica e gestionale dell'Ente, e' previsto l'apprezzamento di ulteriori quattro indicatori, da desumersi in base alla disciplina ordinamentale degli enti, anche proposti in sommatoria, che accrescono l'importo base. 5. Gli indicatori di cui al comma 4 sono i seguenti: esclusivita' del rapporto di servizio dell'organo di vertice politico, grado di autonomia delle risorse finanziarie, presenza di un bilancio consolidato o di gruppo e complessita' organizzativa territoriale. I relativi valori di incremento percentuale della base sono riportati nella tabella D di cui all'allegato 1 del presente regolamento. 6. Il compenso degli altri organi amministrativi e di controllo viene determinato, fino alla sua misura massima, in percentuale rispetto all'importo complessivo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico nonche' sulla base dello specifico ruolo e della responsabilita' che gli stessi organi rivestono nell'ente nonche' della numerosita' dei rispettivi componenti, secondo i valori e i criteri indicati nella tabella E di cui all'allegato 1 del presente regolamento. 7. La procedura per il calcolo del compenso spettante agli organi di amministrazione e controllo presuppone, in ogni caso, la determinazione dell'importo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico anche ove non previsto dai rispettivi ordinamenti, in quanto detto importo costituisce la base di riferimento per determinare l'importo da attribuire agli altri organi amministrativi e di controllo ordinari e straordinari. 8. Ai componenti supplenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h) viene attribuito, per il periodo di eventuale effettivita' di carica, un compenso pari a quello del componente titolare, con conseguente diminuzione dello stesso al componente titolare.