Art. 8 Gettoni di presenza e rimborsi spese 1. I gettoni di presenza, corrisposti in aggiunta al compenso fisso, possono essere riconosciuti per i componenti degli organi di enti di notevole complessita' organizzativa ai quali, per statuto o ordinamento, viene richiesto un impegno particolarmente rilevante e possono essere previsti esclusivamente in occasione delle riunioni degli organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione e controllo. 2. I gettoni di presenza sono erogabili in misura complessiva non superiore al 20% dell'emolumento annuo e comprendono anche il ristoro delle minute spese, con esclusione di quelle di viaggio e soggiorno. 3. Il provvedimento di determinazione dei gettoni di presenza, da proporsi per singolo organo statutario unitamente a quella del compenso, e' stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3. 4. E' vietata la corresponsione: a) di piu' di un gettone di presenza per componente per ogni singola giornata, ancorche' nella stessa sia chiamato a partecipare a consessi diversi dello stesso ente; b) del gettone di presenza laddove l'organo convocato non abbia raggiunto il numero legale. 5. I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono alla formazione del compenso, fatte salve specifiche norme di settore, e spettano solo per lo svolgimento delle attivita' istituzionali svolte al di fuori della sede di servizio o laddove disciplinati dagli atti di conferimento dell'incarico o dal decreto di determinazione del compenso stesso, ovvero previsti da leggi o regolamenti vigenti negli ordinamenti particolari degli enti.