IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la
sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi,
componenti ed entita' tecniche ad essi destinati; 
  Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 gennaio  2013,  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due e tre  ruote  e  dei
quadricicli; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   901/2014   della
Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento  (UE)  n.
168/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio  in  relazione  alle
prescrizioni amministrative per l'omologazione  e  la  vigilanza  del
mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del
24 ottobre 2013, che completa il regolamento  (UE)  n.  168/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in  merito  ai  requisiti  di
sicurezza funzionale del veicolo per  l'omologazione  dei  veicoli  a
motore a due o  tre  ruote  e  dei  quadricicli  e,  in  particolare,
l'allegato  IV,  per   la   parte   concernente   i   requisiti   per
l'omologazione  di  un  tipo  di  veicolo  riguardo  alla   sicurezza
elettrica; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  44/2014  della  Commissione,
del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione
dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a  due
o tre ruote e dei  quadricicli  e,  in  particolare,  l'allegato  VII
relativo    ai    requisiti    applicabili    alla     compatibilita'
elettromagnetica (CEM); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 134/2014  della  Commissione,
del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle  unita'  di
propulsione e  che  ne  modifica  l'allegato  V  e,  in  particolare,
l'allegato VII, per  la  parte  riguardante  il  consumo  di  energia
elettrica e l'autonomia elettrica dei veicoli; 
  Visto il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli
a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione,  che  modifica
la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/858 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  30  maggio  2018,  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,
nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli,  che  modifica  i  regolamenti
(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione
dei veicoli a  motore  e  dei  loro  rimorchi,  nonche'  di  sistemi,
componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli,  per  quanto
riguarda la loro sicurezza generale e la protezione  degli  occupanti
dei veicoli e  degli  altri  utenti  vulnerabili  della  strada,  che
modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n.  79/2009  e
(CE)  n.  661/2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  i
regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n.  406/2010,  (UE)  n.  672/2010,
(UE) n. 1003/2010,(UE) n.  1005/2010,  (UE)  n.  1008/2010,  (UE)  n.
1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n.  458/2011,  (UE)
n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE)
n. 1230/2012 e (UE) n. 2015/166 della Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della  Commissione
del 31 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) 2019/2144 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda  le  procedure  e  le  specifiche  tecniche   uniformi   per
l'omologazione  di  veicoli  e  di  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche indipendenti destinati a tali  veicoli,  relativamente  alle
caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza; 
  Visto il regolamento n. 10 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative
all'omologazione di veicoli relativamente  alla  loro  compatibilita'
elettromagnetica»; 
  Visto il regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative
all'omologazione  dei  veicoli  per  quanto  riguarda  le   emissioni
inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore»; 
  Visto il regolamento n. 85 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative
all'omologazione dei  motori  a  combustione  interna  o  dei  gruppi
motopropulsori elettrici destinati  alla  propulsione  di  veicoli  a
motore delle categorie M ed N, per  quanto  riguarda  la  misurazione
della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti  dei  gruppi
motopropulsori elettrici»; 
  Visto  il  regolamento  n.  100  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione di veicoli riguardo ai requisiti  specifici
del motopropulsore elettrico»; 
  Visto  il  regolamento  n.  101  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi
relative  all'omologazione  delle  autovetture  con  solo  motore   a
combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per  quanto
riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e  del
consumo di carburante e/o  la  misurazione  del  consumo  di  energia
elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli  delle  categorie
M1 e N1 con solo motopropulsore  elettrico  per  quanto  riguarda  la
misurazione  del  consumo  di  energia  elettrica  e   dell'autonomia
elettrica»; 
  Visto  il  regolamento  n.  136  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione di veicoli della  categoria  L  riguardo  a
requisiti specifici per il motopropulsore elettrico»; 
  Visto  il  regolamento  n.  138  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto
su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilita'»; 
  Visto  il  regolamento  n.  107  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione  di  veicoli  di  categoria  M2  o  M3  con
riguardo alla loro costruzione generale»; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317,  recante:  «Disposizioni  di
attuazione di disciplina europea in materia di normazione  europea  e
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante:  «Disposizioni  in
materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e   disciplina
dell'attivita' di autoriparazione»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante: «Nuovo
codice della strada», e, in particolare, l'articolo 75, comma  3-bis,
primo periodo, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti stabilisce con propri decreti  norme  specifiche  per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali  elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli,  su  tipi  di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione.»; 
  Visto il decreto legislativo 20 novembre  2008,  n.  188,  recante:
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  recante:  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  e,  in  particolare,  l'articolo
17-terdecies, comma 1, il quale  stabilisce  che  «Per  le  modifiche
delle  caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei  veicoli   in
circolazione delle categorie internazionali L, M  e  N1,  consistenti
nella trasformazione degli stessi in veicoli il  cui  motore  sia  ad
esclusiva  trazione  elettrica,  ovvero   a   trazione   ibrida   con
l'installazione di motori elettrici, si applica l'articolo 75,  comma
3-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285.»; 
  Visto il decreto legislativo 3 settembre  2020,  n.  119,  recante:
«Attuazione  dell'articolo  1  della  direttiva  (UE)  2018/849,  che
modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione  del  nuovo
codice della strada», e, in particolare, l'articolo 236, comma 2, che
individua gli elementi del veicolo la cui modifica e' subordinata  al
rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le  procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle  macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita'  tecniche»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° dicembre 2015, n. 219, recante: «Regolamento  recante  sistema  di
riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M  e
N1», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
7 dell'11 gennaio 2016; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2009, recante: «Procedure di
verifica  del  sistema  di  controllo  di  conformita'  del  processo
produttivo e della conformita' del prodotto  al  tipo  omologato  per
veicoli, sistemi, componenti ed entita' tecniche»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  107  dell'11  maggio
2009; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 aprile 2021; 
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno  1986,  n.
317; 
  Considerata  l'esigenza  di  regolamentare,  ai  sensi  del  citato
articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, le  procedure  di  approvazione  nazionale  di  sistemi  per  la
riqualificazione  elettrica  dei  veicoli   in   circolazione   delle
categorie L, M ed N1; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 19323 del 1° giugno 2022; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il   presente   regolamento   disciplina   le   procedure   per
l'approvazione  nazionale,  ai  fini  dell'omologazione,  nonche'  le
procedure di installazione di sistemi di  riqualificazione  elettrica
su veicoli delle categorie internazionali L, M1, M1G,  M2,  M2G,  M3,
M3G, N1 e N1G, originariamente immatricolati con motore termico. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  661/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui  requisiti
          dell'omologazione per la sicurezza generale dei  veicoli  a
          motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed  entita'
          tecniche ad essi destinati, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 31 luglio 2009, n. L 200. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  168/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  15  gennaio  2013,  relativo
          all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a
          motore a due e tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante
          ai fini del SEE), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 2 marzo 2013, n. L 60. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  901/2014  della
          Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento
          (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  in
          relazione    alle    prescrizioni    amministrative     per
          l'omologazione e la vigilanza del  mercato  dei  veicoli  a
          motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante
          ai fini del SEE), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 22 agosto 2014, n. L 249. 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  n.   3/2014   della
          Commissione,  del  24  ottobre  2013,   che   completa   il
          regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio in merito ai requisiti  di  sicurezza  funzionale
          del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o
          tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 10 gennaio 2014, n. L 7. 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  n.  44/2014   della
          Commissione,  del  21  novembre  2013,   che   integra   il
          regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli  e
          i requisiti generali di omologazione dei veicoli  a  due  o
          tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 28 gennaio 2014, n. L 25. 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  n.  134/2014  della
          Commissione,  del  16  dicembre  2013,   che   integra   il
          regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle
          prestazioni ambientali e delle unita' di propulsione e  che
          ne modifica l'allegato V (Testo rilevante ai fini del SEE),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          21 febbraio 2014, n. L 53. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  540/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16 aprile  2014,  relativo  al
          livello  sonoro  dei  veicoli  a  motore  e  i  dispositivi
          silenziatori di sostituzione,  che  modifica  la  direttiva
          2007/46/CE e che  abroga  la  direttiva  70/157/CEE  (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 27 maggio 2014, n. L 158. 
              - Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione
          e alla vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei
          loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e  delle
          entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che
          modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n.  595/2009
          e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante  ai  fini
          del  SEE),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 14 giugno 2018, n. L 151. 
              - Il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti
          di omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,
          nonche'  di  sistemi,  componenti   ed   entita'   tecniche
          destinati a tali  veicoli,  per  quanto  riguarda  la  loro
          sicurezza generale e  la  protezione  degli  occupanti  dei
          veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada,  che
          modifica  il  regolamento  (UE)  2018/858  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio e  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
          78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE)  n.  631/2009,
          (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n.  1003/2010,(UE)
          n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n.
          19/2011,(UE)  n.  109/2011,  (UE)  n.  458/2011,  (UE)   n.
          65/2012,  (UE)  n.  130/2012,(UE)  n.  347/2012,  (UE)   n.
          351/2012, (UE)  n.  1230/2012  e  (UE)  n.  2015/166  della
          Commissione  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  16
          dicembre 2019, n. L 325. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/535  della
          Commissione  del  31  marzo  2021,  recante  modalita'   di
          applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure  e
          le  specifiche  tecniche  uniformi  per  l'omologazione  di
          veicoli  e  di  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          indipendenti destinati a tali veicoli,  relativamente  alle
          caratteristiche  costruttive  generali  e  alla   sicurezza
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 aprile 2021, n.  L
          117. 
              - Il regolamento n. 10 della Commissione economica  per
          l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Disposizioni
          uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente
          alla loro compatibilita' elettromagnetica»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  17  febbraio
          2017, n. L 41. 
              - Il regolamento n. 83 della Commissione economica  per
          l'Europa   delle   Nazioni    Unite    (UNECE),    recante:
          «Disposizioni  uniformi   relative   all'omologazione   dei
          veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base
          al carburante utilizzato dal motore», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 febbraio 2019, n.
          L 45. 
              - Il regolamento n. 85 della Commissione economica  per
          l'Europa   delle   Nazioni    Unite    (UNECE),    recante:
          «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori
          a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici
          destinati  alla  propulsione  di  veicoli  a  motore  delle
          categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione  della
          potenza netta e della potenza  massima  su  30  minuti  dei
          gruppi  motopropulsori  elettrici»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 novembre 2014,  n.
          L 323/52. 
              - Il regolamento n. 100 della Commissione economica per
          l'Europa   delle   Nazioni    Unite    (UNECE),    recante:
          «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
          riguardo  ai   requisiti   specifici   del   motopropulsore
          elettrico»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 2 marzo 2011, n. L 57/54. 
              - Il regolamento n. 101 della Commissione economica per
          l'Europa   delle   Nazioni    Unite    (UNECE),    recante:
          «Disposizioni  uniformi  relative  all'omologazione   delle
          autovetture con solo motore a  combustione  interna  o  con
          motopropulsore ibrido  elettrico  per  quanto  riguarda  la
          misurazione dell'emissione di biossido di  carbonio  e  del
          consumo di carburante ovvero la misurazione del consumo  di
          energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli
          delle categorie M1 e N1 con solo  motopropulsore  elettrico
          per quanto riguarda la misurazione del consumo  di  energia
          elettrica e dell'autonomia elettrica», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 maggio 2021, n. L
          138/1. 
              - Il regolamento n. 136 della Commissione economica per
          l'Europa   delle   Nazioni    Unite    (UNECE),    recante:
          «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
          della categoria L riguardo a  requisiti  specifici  per  il
          motopropulsore elettrico»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2019, n. L 176/80. 
              - Il regolamento n. 138 della Commissione economica per
          l'Europa   delle   Nazioni    Unite    (UNECE),    recante:
          «Disposizioni  uniformi   relative   all'omologazione   dei
          veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in
          relazione alla  loro  ridotta  udibilita'»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  13  gennaio
          2017, n. L 9/33. 
              - Il regolamento n. 107 della Commissione economica per
          l'Europa   delle   Nazioni    Unite    (UNECE),    recante:
          «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
          di  categoria  M2  o  M3  con  riguardo  alla   costruzione
          generale»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 18 giugno 2015, n. L 153/1. 
              - La legge 21 giugno  1986,  n.  317  (Disposizioni  di
          attuazione di disciplina europea in materia  di  normazione
          europea  e  procedura  d'informazione  nel  settore   delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa'  dell'informazione),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
              - La legge 5 febbraio 1992,  n.  122  (Disposizioni  in
          materia  di  sicurezza  della   circolazione   stradale   e
          disciplina   dell'attivita'   di    autoriparazione),    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  febbraio  1992,  n.
          41. 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice  della  strada),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74. 
              - Si riporta il comma 3-bis dell'articolo 75 del citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
                «3-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti stabilisce con propri  decreti  norme  specifiche
          per l'approvazione nazionale  dei  sistemi,  componenti  ed
          entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per  la  loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
          suddetti  decreti  contenenti  le  norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati  dalla
          necessita' di ottenere l'eventuale nulla  osta  della  casa
          costruttrice del veicolo di cui all' articolo 236,  secondo
          comma, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  salvo  che  sia
          diversamente disposto nei decreti medesimi.». 
              - Il decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188
          (Attuazione della direttiva  2006/66/CE  concernente  pile,
          accumulatori e relativi rifiuti e che abroga  la  direttiva
          91/157/CEE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          dicembre 2008, n. 283, S.O. 
              - Il  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  (Misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, S.O. n.  129,
          e' stato  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          187 dell'11 agosto 2012, S.O. n. 171. 
              -  Si  riporta  l'articolo  17-terdecies   del   citato
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
                «Art.  17-terdecies  (Norme  per  il  sostegno  e  lo
          sviluppo  della  riqualificazione  elettrica  dei   veicoli
          circolanti). - 1. Per le  modifiche  delle  caratteristiche
          costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione  delle
          categorie internazionali  L,  M  e  N1,  consistenti  nella
          trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad
          esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida  con
          l'installazione di motori elettrici, si applica  l'articolo
          75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
                2. Sino all'adozione dei decreti di cui al  comma  1,
          si  applicano  i  medesimi  sistemi,  componenti  identita'
          tecniche,  nonche'  le  idonee  procedure   per   la   loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi in circolazione.». 
              - Il decreto  legislativo  3  settembre  2020,  n.  119
          (Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE)  2018/849,
          che modifica la direttiva 2000/53/CE  relativa  ai  veicoli
          fuori uso),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          settembre 2020, n. 227. 
              - Si riporta l'articolo 236 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495  (Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del nuovo  codice  della  strada),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O.: 
                «Art.  236  Art.  78  Cod.   Str.   (Modifica   delle
          caratteristiche costruttive dei veicoli in  circolazione  e
          aggiornamento della  carta  di  circolazione).  -  1.  Ogni
          modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra
          quelle indicate nell'appendice  V  al  presente  titolo  ed
          individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della
          navigazione - Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  o  che
          determini la trasformazione o la sostituzione  del  telaio,
          comporta la visita e prova del veicolo interessato,  presso
          l'ufficio   della   Direzione   generale   della   M.C.T.C.
          competente in  relazione  alla  sede  della  ditta  che  ha
          proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e'  effettuata
          da piu'  ditte,  senza  che  per  ogni  stadio  dei  lavori
          eseguiti venga richiesto il rilascio di un  certificato  di
          approvazione,  l'ufficio  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C. competente per la visita e prova e' quello nel cui
          territorio di competenza ha sede la ditta  che  ha  operato
          l'ultimo  intervento  in   materia.   In   tale   caso   la
          certificazione  dei  lavori  deve  essere  costituita   dal
          complesso di  tutte  le  certificazioni,  ciascuna  redatta
          dalla ditta di  volta  in  volta  interessata  dai  diversi
          stadi, con firma del legale rappresentante autenticata  nei
          modi di legge. 
                2.  Ogni  modifica  riguardante  uno   dei   seguenti
          elementi: 
                  a) la massa complessiva massima; 
                  b) la massa massima rimorchiabile; 
                  c) le masse massime sugli assi; 
                  d) il numero di assi; 
                  e) gli interassi; 
                  f) le carreggiate; 
                  g) gli sbalzi; 
                  h) il telaio anche se realizzato con una  struttura
          portante o equivalente; 
                  i)  l'impianto   frenante   o   i   suoi   elementi
          costitutivi; 
                  l) la potenza massima del motore; 
                  m) il collegamento del motore  alla  struttura  del
          veicolo e' subordinata al rilascio,  da  parte  della  casa
          costruttrice del veicolo, di  apposito  nulla  osta,  salvo
          diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. 
                Qualora tale rilascio non avvenga per motivi  diversi
          da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita'  di
          esecuzione  della  modifica,  il  nulla  osta  puo'  essere
          sostituito da una relazione tecnica, firmata da  persona  a
          cio' abilitata, che attesti  la  possibilita'  d'esecuzione
          della modifica in  questione.  In  tale  caso  deve  essere
          eseguita  una  visita  e  prova  presso   l'ufficio   della
          Direzione generale della M.C.T.C. competente in  base  alla
          sede  della  ditta  esecutrice  dei  lavori,  al  fine   di
          accertare quanto attestato dalla relazione predetta,  prima
          che venga eseguita la modifica richiesta. 
                3.  L'aggiornamento  dei   dati   interessati   dalla
          modifica  viene  eseguito  dall'ufficio  provinciale  della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  cui  sia  esibito  il
          certificato  d'approvazione   definitivo   della   modifica
          eseguita, oppure all'ufficio  provinciale  della  Direzione
          generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima  visita
          e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento  ha  luogo
          mediante  l'emissione  di  un  duplicato  della  carta   di
          circolazione,  i  cui  dati  vanno  variati   o   integrati
          conseguentemente alla modifica approvata. 
                4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce  le
          competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto
          della necessita' di distribuzione dei carichi di  lavoro  e
          delle possibilita' operative degli uffici  stessi,  nonche'
          delle particolari  collocazioni  territoriali  delle  ditte
          costruttrici o trasformatrici.».