Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  «sistema  di  riqualificazione  elettrica»:  il  sistema  che
consente  di  trasformare  un  veicolo   delle   categorie   indicate
all'articolo 1, con motore endotermico, in un veicolo  con  esclusiva
trazione elettrica costituito almeno da: 
      1) un motopropulsore, con cui si intende una macchina elettrica
e relativo convertitore di potenza montato a monte  degli  organi  di
trasmissione; 
      2) un  pacco  batterie,  comprensivo  di  sistema  di  gestione
elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e
protezione, che fornisce, in modo esclusivo, l'energia e  la  potenza
di trazione; 
      3) un'interfaccia  con  la  rete  per  la  ricarica  del  pacco
batterie; 
      4)  eventuali  ulteriori  sottosistemi  necessari  al  corretto
funzionamento del veicolo trasformato; 
    b) «pacco batterie»: un  gruppo  di  accumulatori  elettrochimici
collegati tra loro o  racchiusi,  come  un'unita'  singola  e  a  se'
stante, in un involucro esterno non destinato ad  essere  lacerato  o
aperto dall'utilizzatore; 
    c) «tipo di veicolo»: 
      1) nel caso di veicoli appartenenti alla categoria L, l'insieme
dei  veicoli  come  definiti  dall'articolo  3,   numero   73),   del
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 15 gennaio 2013; 
      2) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, M1G, M2,
M2G,  M3,  M3G,  N1  e  N1G,  l'insieme  dei  veicoli  come  definiti
dall'articolo 3,  numero  32),  del  regolamento  (UE)  2018/858  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; 
    d) «famiglia di veicoli»: 
      1)  nel  caso  di  veicoli  appartenenti  alla   categoria   L,
sottoinsieme di versioni di varianti, quali definite  all'articolo  3
del richiamato regolamento (UE) n. 168/2013, appartenenti allo stesso
tipo  di  veicolo,   che   non   differiscano   per   caratteristiche
dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse con il  sistema
di riqualificazione elettrica; 
      2) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, M1G, M2,
M2G, M3, M3G, N1 e N1G, sottoinsieme di versioni di  varianti,  quali
definite all'articolo 3 del richiamato regolamento (UE) n.  2018/858,
appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che  non  differiscano  per
caratteristiche dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse
con il sistema di riqualificazione elettrica; 
    e) «campo d'impiego»: le  famiglie  di  veicoli  sulle  quali  il
sistema di riqualificazione elettrica puo' essere installato, secondo
i criteri  tecnici  indicati  negli  allegati  D  ed  E  al  presente
regolamento, che ne costituiscono parte integrante; 
    f)  «servizio  tecnico»:  un  Centro  prova   autoveicoli   delle
Direzioni generali territoriali e  la  Divisione  3  della  Direzione
generale per la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle
imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile, del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili; 
    g) «costruttore»: la persona fisica o  giuridica,  come  definita
dall'articolo 3, numero 47), del regolamento (UE) n. 168/2013, per  i
veicoli  di  categoria  L,  e  dall'articolo  3,  numero   40),   del
regolamento (UE) n. 2018/858, per i veicoli di categoria M1, M2,  M3,
M1G, M2G, M3G, N1 e N1G; 
    h)   «installatore»:   un'impresa   esercente   l'attivita'    di
autoriparazione, ai sensi dell'articolo  1  della  legge  5  febbraio
1992, n. 122. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il regolamento (UE) n.  168/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, si veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il regolamento (UE) n.  2018/858  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  122  (Disposizioni  in  materia  di   sicurezza   della
          circolazione  stradale  e  disciplina   dell'attivita'   di
          autoriparazione), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          febbraio 1992, n. 41: 
                «Art. 1 (Attivita' di autoriparazione). - 1. Al  fine
          di raggiungere un piu' elevato  grado  di  sicurezza  nella
          circolazione stradale e  per  qualificare  i  servizi  resi
          dalle  imprese  di  autoriparazione,  la   presente   legge
          disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei
          veicoli e dei complessi di veicoli a motore,  ivi  compresi
          ciclomotori,  macchine  agricole,  rimorchi   e   carrelli,
          adibiti al trasporto su strada di persone  e  di  cose,  di
          seguito denominata «attivita' di autoriparazione». 
                2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione  tutti
          gli interventi di sostituzione, modificazione e  ripristino
          di qualsiasi componente, anche particolare, dei  veicoli  e
          dei complessi di veicoli  a  motore  di  cui  al  comma  1,
          nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli  e  complessi
          di veicoli a motore, di impianti e  componenti  fissi.  Non
          rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di
          lavaggio, di rifornimento di  carburante,  di  sostituzione
          del  filtro  dell'aria,  del  filtro  dell'olio,  dell'olio
          lubrificante  e  di  altri  liquidi   lubrificanti   o   di
          raffreddamento, che devono in ogni caso  essere  effettuate
          nel rispetto delle  norme  vigenti  in  materia  di  tutela
          dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti,
          nonche' l'attivita' di commercio di veicoli. 
                3.  Ai  fini  della  presente  legge  l'attivita'  di
          autoriparazione si distingue nelle attivita' di: 
                  a) meccatronica; 
                  b) carrozzeria; 
                  c) gommista.».