Art. 3 
 
               Caratteristiche generali del sistema di 
       riqualificazione elettrica richieste per l'omologazione 
 
  1. Ciascun sistema di  riqualificazione  elettrica  e'  progettato,
costruito e montato in modo che, in condizioni normali di  impiego  e
malgrado le sollecitazioni cui  puo'  essere  sottoposto,  non  siano
alterate le originarie caratteristiche  del  veicolo  in  termini  di
prestazioni e sicurezza, nonche' in modo da resistere agli agenti  di
corrosione e di invecchiamento cui e' esposto. 
  2. Non e' richiesto il nulla osta del costruttore del veicolo: 
    a) in caso di sostituzione o modifica del sistema di  propulsione
o del software  per  la  gestione  dei  sistemi  antibloccaggio,  del
controllo della trazione e della stabilita' del veicolo, con altri di
caratteristiche  diverse  da  quelli  previsti  dal  costruttore  del
veicolo; 
    b) per le  modifiche  e  le  sostituzioni  di  tutti  gli  organi
appartenenti  alla  catena  cinematica  che  trasmette  il  moto  tra
l'albero  motore  e  le  ruote  di  trazione  quali  il  cambio,   il
differenziale, i semiassi, se i valori di potenza  massima  e  coppia
massima sono compresi nell'intervallo chiuso di cui agli  allegati  D
ed E, al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante. 
  3. E' richiesto il nulla osta del costruttore del veicolo nel  caso
in  cui  il  sistema  di  riqualificazione  elettrica  necessiti   di
sostituzioni o modifiche di parti del veicolo riguardanti  uno  degli
elementi  elencati  all'articolo  236,  comma  2,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non  ricompresi
tra quelli previsti al comma 2. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, in alternativa  al  nulla  osta  del
costruttore del veicolo, il servizio tecnico procede alle verifiche e
prove necessarie al fine di accertare  che  le  modifiche  effettuate
assicurano un livello di sicurezza e di prestazioni non  inferiore  a
quello del veicolo originario. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
          dicembre  1992,  n.  495  (Regolamento  di  esecuzione   ed
          attuazione del nuovo codice della strada),  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per l'articolo 236, comma 2, del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  si
          veda nelle note all'articolo 1.