Art. 4 Omologazione 1. La domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica e' presentata presso un servizio tecnico, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui agli allegati A o B al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante, in base alla categoria di veicolo. 2. A seguito dell'esito favorevole della verifica di idoneita' esperita, a seconda della categoria di veicolo, in base ai criteri e alle procedure riportati negli allegati D ed E, ogni sistema di riqualificazione elettrica e' omologato, con estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con riferimento agli elementi definiti essenziali nell'allegato I/a del medesimo decreto, in relazione a una o piu' famiglie di veicoli. 3. A ciascun sistema di riqualificazione elettrica omologato e' assegnato un numero ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277. 4. A conclusione della procedura di cui al presente articolo, la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rilascia il certificato di omologazione del sistema di riqualificazione elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato C al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
Note all'art. 4: - Si riportano gli articoli 4, 6, comma 3, lettera a) e 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche): «Art. 4 (Domanda e documentazione). - 1. Le richieste di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente ed entita' tecnica possono essere presentate dal costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un qualsiasi Centro. 2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entita' tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto Accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilita' che la definizione di «costruttore» implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione di una precedente omologazione, e' sufficiente fare riferimento a quest'ultima. 3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate allalegge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di omologazione nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di sistemi, sulla copia che verra' successivamente trasmessa all'Ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del Centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata. 4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato nell'allegato II va allegata la documentazione informativa di cui: a) all'articolo 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O; b) all'articolo 3 del predettodecreto ministeriale 5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della categoria L; c) all'articolo 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le macchine agricole ed operatrici; d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche. 5. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed includere un indice del contenuto. In alternativa, la scheda informativa e le schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica da concordare con i competenti Uffici del Ministero. 6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, e' facolta' del Centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture. 7. In deroga al precedente comma 4, se una o piu' schede di omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di altra Autorita' che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate successivamente al Centro, ma comunque, nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima della trasmissione del fascicolo di omologazione al competente Ufficio del Ministero. Laddove l'indisponibilita' di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda deve essere allegata una documentazione contenente le notizie delle schede informative allegate ai decreti di recepimento delle direttive particolari. 8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche le omologazioni particolari di sistemi, componenti od entita' tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata apposita domanda.». «Art. 6 (Rilascio delle omologazioni). - 1. Per il rilascio della omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un sistema, il Centro invia all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione costituito da: a) rapporto relativo alla possibilita' di procedere al rilascio della omologazione richiesta, che puo' far parte della stessa lettera di trasmissione del fascicolo; b) domanda di omologazione in bollo che, nel caso di omologazione del tipo di un veicolo, deve essere completata con le domande, anch'esse in bollo, delle omologazioni particolari, ove richieste dal costruttore contestualmente alla domanda di omologazione del veicolo stesso; c) documentazione informativa in duplice copia in carta semplice di cui al precedente articolo 4; d) copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove; 2. Il Centro, contestualmente, invia direttamente al costruttore o alla sua rappresentanza legale una copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove effettuate. 3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarita' della pratica, procede ai seguenti adempimenti: a) per i veicoli assegna un numero di omologazione conformemente all'allegato IV; b) emette la scheda di omologazione in cui viene indicato il relativo numero di omologazione, completa di un eventuale allegato recante i codici alfabetici che individuano le versioni; c) redige l'estratto dei dati tecnici necessario per la stampa della carta di circolazione del veicolo, e cura l'inserimento dei dati medesimi negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione; d) trasmette al Centro che ha istruito la pratica copia in carta semplice della scheda di omologazione; e) trasmette al costruttore o alla sua rappresentanza legale l'originale in bollo della scheda di omologazione, nonche' copia in carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato; f) per i sistemi assegna un numero di omologazione in conformita' alle prescrizioni della direttiva CE o del regolamento ECE/ONU in base al quale l'omologazione viene rilasciata. 4. Nel caso di omologazione di componenti ed entita' tecniche il Centro provvede ai seguenti adempimenti: a) assegna un numero di omologazione secondo le prescrizioni della norma in base alla quale l'omologazione viene rilasciata, concordando preventivamente con l'Ufficio del Ministero, in caso di applicazione di direttiva CE, i numeri progressivi delle sezioni 4ª e 5ª di cui all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE; b) emette la scheda di omologazione sulla quale viene indicato il relativo numero di omologazione; c) trasmette al costruttore l'originale in bollo della scheda di omologazione, e copia in carta semplice della documentazione informativa di cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di omologazione assegnato. 5. Le schede di omologazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche relative ad omologazioni rilasciate in base a norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto, quale modello indicativo, nell'allegato III/a. Nei restanti casi la scheda di omologazione e' quella prevista dalla norma tecnica applicata.» «Art. 7 (Modifiche delle omologazioni). - 1. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, sistema, componente ed entita' tecnica omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, modifiche che interessino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, deve inoltrare domanda di modifica del fascicolo stesso. 2. Le richieste di estensione di omologazione nazionale del tipo di veicoli e di sistemi possono essere presentate presso un qualsiasi Centro. 3. Le richieste di estensione di omologazione limitata per piccole serie del tipo di veicoli, di omologazione di dispositivi ed unita' tecniche devono essere inoltrate al Centro che ha rilasciato il provvedimento originario di omologazione, e che detiene il relativo fascicolo. 4. Non sono previste richieste di estensione di omologazioni temporanee di veicoli. 5. Nel caso di omologazione di veicoli, le modifiche introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno luogo a: a) serie del tipo omologato non differenziate da quelle precedenti: di norma si verifica per le parti installabili in alternativa, anche nei casi in cui i veicoli sono soggetti a prove; b) nuova serie del tipo omologato (versione del tipo di veicolo): si determina nei casi di veicoli prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato per elementi non compresi tra quelli definiti essenziali negli allegati I/a e I/b. Le differenti serie sono contraddistinte da un codice alfabetico, e danno luogo alla emissione di un certificato di aggiornamento di omologazione secondo il modello riportato nell'allegato III/b; c) estensione di omologazione (variante del tipo di veicolo), che differisce da un tipo gia' omologato per uno o piu' elementi definiti essenziali negli allegati I/a e I/b; d) nuova omologazione: le modifiche apportate sono di entita' tale da configurare un nuovo tipo di veicolo (punto 1 degli allegati I/a I/b). 6. Per la modifica del fascicolo di omologazione relativo ad un tipo di sistema, componente ed entita' tecnica, vale quanto disposto dall'articolo 5 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, modificato dal decreto 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE.».