Art. 4 
 
                            Omologazione 
 
  1. La domanda di omologazione di  un  sistema  di  riqualificazione
elettrica e' presentata presso un servizio  tecnico,  in  conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro  dei
trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.  La  domanda  e'
corredata da una scheda informativa conforme al modello di  cui  agli
allegati A o B al presente regolamento, che  ne  costituiscono  parte
integrante, in base alla categoria di veicolo. 
  2. A seguito dell'esito  favorevole  della  verifica  di  idoneita'
esperita, a seconda della categoria di veicolo, in base ai criteri  e
alle procedure riportati negli allegati  D  ed  E,  ogni  sistema  di
riqualificazione  elettrica   e'   omologato,   con   estensioni   di
omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277,
con riferimento agli elementi definiti essenziali  nell'allegato  I/a
del medesimo decreto, in relazione a una o piu' famiglie di veicoli. 
  3. A ciascun sistema di  riqualificazione  elettrica  omologato  e'
assegnato un numero ai sensi dell'articolo 6, comma  3,  lettera  a),
del decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  del  2
maggio 2001, n. 277. 
  4. A conclusione della procedura di cui al  presente  articolo,  la
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento
per la mobilita' sostenibile del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili rilascia il certificato  di  omologazione
del sistema  di  riqualificazione  elettrica,  recante  le  eventuali
estensioni, in conformita'  al  modello  di  cui  all'allegato  C  al
presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riportano gli articoli 4, 6, comma 3, lettera a) e
          7, comma 5,  lettera  c),  del  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti  e  della  navigazione  2  maggio  2001,  n.  277
          (Disposizioni concernenti le procedure di omologazione  dei
          veicoli a motore, dei rimorchi,  delle  macchine  agricole,
          delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
          entita' tecniche): 
                «Art. 4 (Domanda e documentazione). - 1. Le richieste
          di omologazione di un tipo di veicolo, sistema,  componente
          ed  entita'   tecnica   possono   essere   presentate   dal
          costruttore o da un suo rappresentante  accreditato  presso
          il Ministero dei trasporti e della  navigazione  presso  un
          qualsiasi Centro. 
                2.  Nel  caso  di  veicoli,  sistemi,  componenti  od
          entita' tecniche prodotti da costruttori esteri non  aventi
          sede nel territorio  comunitario  o  negli  stati  aderenti
          all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  stipulato  ad
          Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata  anche  di
          un atto che attribuisca a persona, residente in  uno  Stato
          membro della Unione europea, o in  uno  Stato  aderente  al
          suddetto  Accordo,  i  poteri  a   gestire   l'omologazione
          nell'ambito delle responsabilita'  che  la  definizione  di
          «costruttore» implica. Gli atti di cui sopra debbono essere
          conformi   alle   norme   vigenti   sulla    documentazione
          amministrativa e sull'autenticazione delle  firme.  Qualora
          gli  atti  di  cui  trattasi  siano  stati  presentati   in
          occasione di una precedente  omologazione,  e'  sufficiente
          fare riferimento a quest'ultima. 
                3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una
          in  bollo,  devono  essere  allegate  le  attestazioni  dei
          versamenti effettuati in base alle tariffe  indicate  nelle
          tabelle allegate allalegge 1°  dicembre  1986,  n.  870,  e
          successive  modificazioni.   Nel   caso   di   omologazione
          nazionale o temporanea di veicoli,  e  di  omologazione  di
          sistemi, sulla copia che verra'  successivamente  trasmessa
          all'Ufficio del Ministero deve essere apposto, a  cura  del
          Centro,  il  timbro  relativo   all'avvenuto   assolvimento
          virtuale dell'imposta  di  bollo,  il  numero  della  marca
          operativa e il codice della tariffa applicata. 
                4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo
          riportato nell'allegato II va  allegata  la  documentazione
          informativa di cui: 
                  a) all'articolo 3 del  predetto  decreto  8  maggio
          1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle
          categorie M, N ed O; 
                  b) all'articolo 3 del predettodecreto  ministeriale
          5 aprile 1994 e successive modifiche, per i  veicoli  della
          categoria L; 
                  c)  all'articolo  1  del   predetto   decreto   del
          Presidente della Repubblica  11  gennaio  1980,  n.  76,  e
          successive  modifiche   per   le   macchine   agricole   ed
          operatrici; 
                  d) alla  scheda  informativa  relativa  a  ciascuna
          delle  direttive  particolari  CE,  ovvero  ai  regolamenti
          ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione  di
          sistemi, componenti ed entita' tecniche. 
                5. La documentazione informativa di cui al precedente
          comma 4 deve essere presentata in triplice copia  in  carta
          semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed
          includere un  indice  del  contenuto.  In  alternativa,  la
          scheda informativa e le schede di omologazione  relative  a
          ciascuna  delle  direttive  particolari  CE  o  regolamenti
          ECE-ONU, previste al successivo  comma  6,  possono  essere
          fornite  su  supporto  magnetico,  secondo  una   procedura
          informatica da  concordare  con  i  competenti  Uffici  del
          Ministero. 
                6. In caso di richiesta di omologazione  di  veicoli,
          e' facolta' del Centro richiedere,  ad  integrazione  della
          documentazione,    la    specificazione    di     ulteriori
          caratteristiche tecniche illustrative, o  la  presentazione
          di calcoli di verifica di determinate strutture. 
                7. In deroga al precedente comma 4,  se  una  o  piu'
          schede  di  omologazione  relative   a   direttive   CE   o
          regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al  momento  della
          richiesta, in quanto in corso di  emanazione  da  parte  di
          altra Autorita' che rilascia l'omologazione, esse  potranno
          essere presentate successivamente al Centro,  ma  comunque,
          nel caso di  omologazione  nazionale  e  temporanea,  prima
          della  trasmissione  del  fascicolo  di   omologazione   al
          competente     Ufficio     del      Ministero.      Laddove
          l'indisponibilita'   di   tali   documenti   derivi   dalla
          circostanza che il costruttore intende effettuare tutte  le
          verifiche di omologazione in unica soluzione, alla  domanda
          deve  essere  allegata  una  documentazione  contenente  le
          notizie delle schede informative  allegate  ai  decreti  di
          recepimento delle direttive particolari. 
                8. Nel caso in cui il costruttore intenda  richiedere
          contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo  anche
          le  omologazioni  particolari  di  sistemi,  componenti  od
          entita' tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata
          apposita domanda.». 
                «Art. 6 (Rilascio delle omologazioni). -  1.  Per  il
          rilascio della omologazione nazionale di un tipo di veicolo
          o di un sistema, il Centro invia all'Ufficio del  Ministero
          il fascicolo di omologazione costituito da: 
                  a) rapporto relativo alla possibilita' di procedere
          al rilascio della  omologazione  richiesta,  che  puo'  far
          parte della stessa lettera di trasmissione del fascicolo; 
                  b) domanda di omologazione in bollo che,  nel  caso
          di  omologazione  del  tipo  di  un  veicolo,  deve  essere
          completata  con  le  domande,  anch'esse  in  bollo,  delle
          omologazioni particolari,  ove  richieste  dal  costruttore
          contestualmente alla domanda di  omologazione  del  veicolo
          stesso; 
                  c) documentazione informativa in duplice  copia  in
          carta semplice di cui al precedente articolo 4; 
                  d)  copia  in  carta  semplice  dei  verbali  delle
          verifiche e prove; 
                2. Il Centro, contestualmente, invia direttamente  al
          costruttore o alla sua rappresentanza legale una  copia  in
          carta  semplice  dei  verbali  delle  verifiche   e   prove
          effettuate. 
                3. L'Ufficio del Ministero, accertata la  regolarita'
          della pratica, procede ai seguenti adempimenti: 
                  a) per i veicoli assegna un numero di  omologazione
          conformemente all'allegato IV; 
                  b) emette la scheda di omologazione  in  cui  viene
          indicato il relativo numero di omologazione, completa di un
          eventuale  allegato  recante  i   codici   alfabetici   che
          individuano le versioni; 
                  c) redige l'estratto dei  dati  tecnici  necessario
          per la stampa della carta di circolazione  del  veicolo,  e
          cura l'inserimento dei  dati  medesimi  negli  archivi  del
          centro elaborazione dati  del  Ministero  dei  trasporti  e
          della navigazione; 
                  d) trasmette al Centro che ha istruito  la  pratica
          copia in carta semplice della scheda di omologazione; 
                  e)   trasmette   al   costruttore   o   alla    sua
          rappresentanza legale l'originale in bollo della scheda  di
          omologazione,  nonche'  copia  in  carta   semplice   della
          documentazione informativa di cui al precedente articolo 4,
          sulla quale vengono riportati gli  estremi  del  numero  di
          omologazione assegnato; 
                  f) per i sistemi assegna un numero di  omologazione
          in conformita' alle prescrizioni della direttiva CE  o  del
          regolamento ECE/ONU in base al quale  l'omologazione  viene
          rilasciata. 
                4. Nel caso di omologazione di componenti ed  entita'
          tecniche il Centro provvede ai seguenti adempimenti: 
                  a) assegna un numero  di  omologazione  secondo  le
          prescrizioni della norma in base alla quale  l'omologazione
          viene rilasciata, concordando preventivamente con l'Ufficio
          del Ministero, in caso di applicazione di direttiva  CE,  i
          numeri  progressivi  delle  sezioni  4ª   e   5ª   di   cui
          all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998  di  recepimento
          della direttiva 98/14/CE; 
                  b) emette la scheda  di  omologazione  sulla  quale
          viene indicato il relativo numero di omologazione; 
                  c) trasmette al costruttore  l'originale  in  bollo
          della scheda di omologazione, e  copia  in  carta  semplice
          della  documentazione  informativa  di  cui  al  precedente
          articolo 4, sulla quale vengono riportati gli  estremi  del
          numero di omologazione assegnato. 
                5. Le schede di omologazione di  sistemi,  componenti
          ed entita' tecniche relative ad omologazioni rilasciate  in
          base  a  norme  nazionali,  constano  del  certificato   di
          omologazione   riprodotto,   quale   modello    indicativo,
          nell'allegato  III/a.  Nei  restanti  casi  la  scheda   di
          omologazione  e'  quella  prevista  dalla   norma   tecnica
          applicata.» 
                «Art. 7  (Modifiche  delle  omologazioni).  -  1.  Il
          costruttore che introduca in un tipo di  veicolo,  sistema,
          componente ed entita' tecnica omologato dal  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione, modifiche che interessino le
          caratteristiche  tecniche  contenute   nel   fascicolo   di
          omologazione,  deve  inoltrare  domanda  di  modifica   del
          fascicolo stesso. 
                2.  Le  richieste  di  estensione   di   omologazione
          nazionale del tipo di veicoli e di sistemi  possono  essere
          presentate presso un qualsiasi Centro. 
                3.  Le  richieste  di  estensione   di   omologazione
          limitata  per  piccole  serie  del  tipo  di  veicoli,   di
          omologazione  di  dispositivi  ed  unita'  tecniche  devono
          essere  inoltrate  al   Centro   che   ha   rilasciato   il
          provvedimento originario di omologazione, e che detiene  il
          relativo fascicolo. 
                4. Non  sono  previste  richieste  di  estensione  di
          omologazioni temporanee di veicoli. 
                5. Nel caso di omologazione di veicoli, le  modifiche
          introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del
          tipo omologato danno luogo a: 
                  a) serie del tipo omologato  non  differenziate  da
          quelle precedenti:  di  norma  si  verifica  per  le  parti
          installabili in  alternativa,  anche  nei  casi  in  cui  i
          veicoli sono soggetti a prove; 
                  b) nuova serie del  tipo  omologato  (versione  del
          tipo di veicolo): si determina nei casi di veicoli prodotti
          in serie che differiscono dal tipo omologato  per  elementi
          non compresi tra quelli definiti essenziali negli  allegati
          I/a e I/b. Le differenti serie sono contraddistinte  da  un
          codice alfabetico, e  danno  luogo  alla  emissione  di  un
          certificato di aggiornamento  di  omologazione  secondo  il
          modello riportato nell'allegato III/b; 
                  c) estensione di omologazione (variante del tipo di
          veicolo), che differisce da un tipo gia' omologato per  uno
          o piu' elementi definiti essenziali negli  allegati  I/a  e
          I/b; 
                  d) nuova omologazione: le modifiche apportate  sono
          di entita' tale da configurare un  nuovo  tipo  di  veicolo
          (punto 1 degli allegati I/a I/b). 
                6. Per la  modifica  del  fascicolo  di  omologazione
          relativo ad un  tipo  di  sistema,  componente  ed  entita'
          tecnica, vale quanto disposto dall'articolo 5 del decreto 8
          maggio  1995  di  recepimento  della  direttiva  92/53/CEE,
          modificato dal decreto 4 agosto 1998 di  recepimento  della
          direttiva 98/14/CE.».