Art. 5 Prescrizioni per il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica 1. Il costruttore e' responsabile dell'omologazione del sistema di riqualificazione elettrica di cui all'articolo 4, comma 2, della conformita' di produzione di tutti i relativi componenti, nonche' delle modifiche necessarie per installare il sistema medesimo su un veicolo appartenente al relativo campo di impiego. 2. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e' responsabile, in qualita' di produttore, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di recupero e trattamento del pacco batterie esauste. 3. Ogni sistema di riqualificazione elettrica, conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 4, riporta sul motopropulsore, in modo ben leggibile e indelebile, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. 4. Per ogni sistema di riqualificazione elettrica prodotto in conformita' al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato F al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. 5. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 6. Ogni singolo sistema di riqualificazione elettrica prodotto e' corredato dalle informazioni di uso, manutenzione, installazione e smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema e', altresi', corredato di istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in caso di interventi di emergenza.
Note all'art. 5: - Per il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si veda nelle note alle premesse.