Art. 6 
 
Prescrizioni per  l'installazione  del  sistema  di  riqualificazione
  elettrica sui veicoli e aggiornamento della carta di circolazione o
  Documento Unico. 
 
  1. Ogni sistema di riqualificazione  elettrica  e'  installato  dal
costruttore attraverso la propria rete  di  officine  di  assistenza,
ovvero da un installatore. 
  2.  L'installatore  del  sistema  di   riqualificazione   elettrica
provvede ad apporre sul veicolo i  necessari  simboli  di  allerta  o
pericolo, secondo le prescrizioni vigenti, di cui al  regolamento  n.
136 della Commissione economica  per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite
(UNECE), nel caso di veicoli appartenenti  alla  categoria  L,  o  al
regolamento n. 100 (UNECE), nel caso  di  veicoli  appartenenti  alle
categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G. Inoltre, rilascia  una
dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato G al  presente
regolamento, che  ne  costituisce  parte  integrante,  con  la  quale
certifica  l'osservanza  delle   prescrizioni   per   l'installazione
disposte dal  costruttore  del  sistema  ovvero,  nei  casi  previsti
dall'articolo 3, comma 3, dal costruttore del veicolo. 
  3. L'installazione di un sistema di riqualificazione  elettrica  su
di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova,  l'aggiornamento
della carta di circolazione o Documento Unico, a norma  dell'articolo
78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nei casi e con  le
modalita' stabilite con provvedimento del  Direttore  generale  della
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento
per la mobilita' sostenibile del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili. 
  4. Non e' consentito il ripristino del  motore  endotermico  su  un
veicolo  che  e'  stato  oggetto  di  riqualificazione  elettrica  in
conformita' al presente regolamento. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il regolamento n. 136 della Commissione economica
          per l'Europa delle Nazioni Unite  (UNECE),  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il regolamento n. 100 della Commissione economica
          per l'Europa delle Nazioni Unite  (UNECE),  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Si  riporta  l'articolo  78   del   citato   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
                «Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive
          dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta  di
          circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i  loro  rimorchi
          devono  essere  sottoposti  a  visita  e  prova  presso   i
          competenti  uffici  del  Dipartimento   per   i   trasporti
          terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche  alle
          caratteristiche  costruttive  o   funzionali,   ovvero   ai
          dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71  e
          72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente  disposizione,  sono  individuate  le
          tipologie di modifica delle caratteristiche  costruttive  e
          funzionali,  anche   con   riferimento   ai   veicoli   con
          adattamenti per le persone con disabilita', per le quali la
          visita e prova di cui al primo periodo non sono  richieste.
          Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite,  altresi',  le
          modalita'  e  le   procedure   per   gli   accertamenti   e
          l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta
          giorni  dall'approvazione  delle  modifiche,   gli   uffici
          competenti del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  ne
          danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
          fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 
                2. Nel regolamento sono stabiliti le  caratteristiche
          costruttive  e  funzionali,  nonche'   i   dispositivi   di
          equipaggiamento che possono essere modificati  solo  previa
          presentazione   della   documentazione    prescritta    dal
          regolamento  medesimo.   Sono   stabilite,   altresi',   le
          modalita' per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento  della
          carta di circolazione. 
                3. Chiunque circola con un  veicolo  al  quale  siano
          state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
          certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
          di circolazione, oppure con il telaio modificato e che  non
          risulti  abbia  sostenuto,   con   esito   favorevole,   le
          prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
          quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte  e
          che non risulti abbia sostenuto  con  esito  favorevole  le
          prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  430  ad
          euro 1.731. 
                4.  Le  violazioni  suddette  importano  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI.».