IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 88 del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina
la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte  dell'autorita'
di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse; 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina   delle
attivita' di gioco; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina  l'imposta  unica
sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma  dell'articolo  1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999,  n.  133,
in base al quale, con riferimento a nuovi  tipi  di  scommessa  sulle
competizioni sportive, nonche' ad ogni altro tipo di gioco,  concorso
pronostici e scommesse, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare le  modalita'  ed  i  tempi  di
gioco, la  corresponsione  di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti  a
qualsiasi titolo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione
del governo; 
  Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383,  recante  primi  interventi
per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi
1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in  materia  di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei  concorsi
a premi, con cui si dispone, tra l'altro, che la  posta  unitaria  di
partecipazione  a  scommesse,  giochi  e   concorsi   pronostici   e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,  in  attuazione  dell'articolo  12
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale  si  e'  provveduto
all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi  e  scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che  ha  attributo
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento  di
tutte le funzioni in  materia  di  organizzazione  ed  esercizio  dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2003,  n.  173,  recante  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, di modifica al decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, che ha attribuito all'Amministrazione Autonoma  dei  Monopoli
di Stato la competenza in materia di  giochi,  scommesse  e  concorsi
pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta
eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
marzo 2006, n. 111, con cui e' approvato il  regolamento  recante  la
disciplina delle scommesse a quota  fissa  su  eventi  diversi  dalle
corse dei cavalli e su eventi non sportivi; 
  Visto l'articolo 24, commi da 11 a 24, della legge 7  luglio  2009,
n. 88, recante disposizioni in materia di esercizio e di  raccolta  a
distanza dei giochi, tra cui le scommesse a  quota  fissa  su  eventi
diversi dalle corse dei cavalli e  su  eventi  non  sportivi,  e,  in
particolare, il  comma  12  che  stabilisce  che  la  disciplina  dei
suddetti giochi e' adeguata con regolamenti emanati  ai  sensi  degli
articoli 16  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135,
che  dispone,  tra  l'altro,  l'incorporazione   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a  decorrere
dall'1  dicembre  2012,  la  quale  ha  contestualmente  assunto   la
denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando  in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri gia'
in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto l'articolo 1, comma 643, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, e l'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
con cui e' stata disciplinata la regolarizzazione  dei  soggetti  che
offrivano, all'entrata in vigore delle stesse, scommesse con  vincite
in  denaro  senza  essere  collegati   al   totalizzatore   nazionale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Considerato che il mercato delle scommesse a quota fissa su  eventi
sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi  e'
stato oggetto di profondi  cambiamenti  nell'ultimo  decennio  e  che
pertanto, al fine di aumentare  il  contrasto  all'offerta  di  gioco
irregolare,    occorre    modificare    l'attuale    disciplina    di
regolamentazione del settore e introdurre nuove modalita' di gioco; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 298/2018, espresso  dalla
sezione consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  Sezione
del 18 gennaio 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo  17,  comma  3  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 2661 del 9 marzo 2018; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento definisce le  regole  generali  relative
alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi  dalle  corse
dei cavalli e su eventi non sportivi. 
  2. Ai soli fini del presente provvedimento, s'intende: 
    a) ADM, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    b) avvenimento o frazione di  avvenimento,  l'evento,  anche  non
sportivo, su cui si effettua la scommessa a quota fissa; 
    c) avvenimento-manifestazione, l'evento, anche non  sportivo,  il
cui nome coincide con il nome  della  manifestazione  ovvero  di  una
specifica competizione su cui si effettua la scommessa a quota fissa; 
    d) bonus, la somma riconosciuta al giocatore per  l'effettuazione
delle scommesse a quota fissa; 
    e) concessionario/i, il soggetto selezionato da ADM,  in  base  a
procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle  attivita'  e
funzioni pubbliche oggetto della concessione; 
    f)  concessione,  l'istituto  attraverso  il  quale  ADM   affida
attivita' e  funzioni  pubbliche  per  la  commercializzazione  delle
scommesse a quota fissa; 
    g) disciplina, categoria sportiva o non sportiva che raggruppa le
manifestazioni per le quali e' autorizzata l'offerta di gioco; 
    h) errore quota, l'errore materiale di  indicazione  della  quota
nel  programma  di  accettazione  predisposto   dal   concessionario,
obiettivamente rilevabile dal giocatore e riconoscibile,  al  momento
della scommessa a quota fissa, come errore sulla base  del  confronto
tra la quota offerta e il relativo valore medio di mercato; 
    i) esito pronosticabile,  uno  degli  esiti  contemplati  da  una
determinata tipologia di scommessa su cui e' possibile scommettere; 
    j) esito vincente, il risultato che  si  e'  verificato  tra  gli
esiti contemplati da una tipologia di scommessa; 
    k) gioco sicuro, legale e responsabile, le  misure  adottate  dal
concessionario nel gioco  con  vincita  in  denaro,  sulla  base  dei
provvedimenti di ADM, al  fine  di  garantire  la  tutela  sia  degli
interessi del singolo giocatore sia di quelli pubblici; 
    l) luogo/hi di vendita, il  punto  di  vendita  autorizzato  alla
raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti  con  provvedimenti  di
ADM e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorita' di  pubblica
sicurezza di cui all'art. 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773; 
    m) manifestazione, l'insieme degli avvenimenti appartenenti  alla
stessa competizione sportiva o non sportiva; 
    n)  movimento  netto,  l'incasso  lordo  della   raccolta   delle
scommesse a quota fissa al netto dell'importo delle scommesse a quota
fissa annullate e/o rimborsabili; 
    o) orario di accettazione, periodo di accettazione delle  giocate
che  termina  all'orario  di  inizio  dell'avvenimento  ovvero   alla
conclusione dell'evento ovvero al determinarsi  di  uno  degli  esiti
pronosticabili; 
    p) partecipante o scommettitore o giocatore, colui  che  effettua
la scommessa a quota fissa; 
    q) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna
scommessa a quota fissa; 
    r) quota, il numero, seguito  al  massimo  da  tre  decimali,  il
quale, moltiplicato per la posta di  gioco,  determina  l'importo  da
restituire al partecipante in caso di vincita; 
    s)  ricevuta  di   partecipazione,   documento   che   garantisce
l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore  nazionale
e che costituisce, nel caso di vincita o di rimborso, l'unico  titolo
al portatore valido per la riscossione della stessa. Per il  gioco  a
distanza la registrazione della scommessa a quota fissa e  dell'esito
sul totalizzatore nazionale, immediatamente contabilizzata sul  conto
di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di partecipazione; 
    t) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da
riscuotere, in caso di vincita,  e'  previamente  concordata  tra  il
partecipante e il concessionario ed e'  modificabile  solo  nei  casi
previsti; 
    u) scommessa sistemistica o sistema, insieme di scommesse a quota
fissa generate combinando tra di loro  piu'  esiti  pronosticabili  e
convalidate    contemporaneamente    in    un'unica    ricevuta    di
partecipazione; 
    v) scommessa telematica, la scommessa a  quota  fissa  effettuata
con modalita'  «a  distanza»,  ovvero  effettuata  attraverso  canale
telefonico, fisso o mobile, internet o tv interattiva; 
    w) tipologia di scommessa, l'insieme  degli  esiti  proposti  dal
concessionario ed autorizzati da ADM; 
    x) totalizzatore nazionale, il sistema  di  elaborazione  per  la
gestione ed il controllo da parte di ADM di tutte le  informazioni  e
di tutti i dati relativi alle scommesse a quota fissa. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 88 del  regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26
          giugno 1931, n. 146), cosi' recita: 
              «Art.  88  (art.  86 T.U.  1926).  -  La  licenza   per
          l'esercizio   delle   scommesse   puo'   essere    concessa
          esclusivamente a soggetti concessionari  o  autorizzati  da
          parte di Ministeri o  di  altri  enti  ai  quali  la  legge
          riserva la facolta'  di  organizzazione  e  gestione  delle
          scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
          o dal titolare di  autorizzazione  in  forza  della  stessa
          concessione o autorizzazione.». 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegrati di Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riportano i commi 286  e  287  dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge  finanziaria  2005),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.: 
              «286. Con uno o piu'  decreti,  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  tre  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          provvede al riordino delle  scommesse  su  eventi  sportivi
          diversi dalle corse dei cavalli e su eventi  non  sportivi,
          escluse  le  manifestazioni  per   la   cui   realizzazione
          concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni
          agevolative di cui al comma 185 dell'art. 1 della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con  il
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio
          2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  166  del  17
          luglio 2008, in particolare per quanto attiene agli aspetti
          organizzativi,  gestionali,   amministrativi,   impositivi,
          sanzionatori, nonche' a quelli relativi al  contenzioso  ed
          al riparto dei proventi. 
              287. Con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato sono stabilite le nuove  modalita'  di  distribuzione
          del gioco su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a) inclusione, tra i giochi su eventi  diversi  dalle
          corse dei cavalli, delle  scommesse  a  totalizzatore  e  a
          quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli,  dei
          concorsi  pronostici  su  base   sportiva,   del   concorso
          pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
          al comma 498, nonche' di  ogni  ulteriore  gioco  pubblico,
          basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
                b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco  su  eventi
          diversi dalle corse dei cavalli da  parte  degli  operatori
          che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
          dell'Unione  europea,  degli  operatori  di  Stati   membri
          dell'Associazione europea per il  libero  scambio  e  anche
          degli operatori di altri Stati, solo  se  in  possesso  dei
          requisiti di  affidabilita'  definiti  dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
                c) esercizio della raccolta tramite punti di  vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici e punti di vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; ai punti di vendita aventi  come  attivita'
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici puo' essere riservata in  esclusiva  l'offerta  di
          alcune tipologie di scommessa; 
                d) previsione dell'attivazione di un numero di  nuovi
          punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
          per   cento   aventi   come   attivita'    principale    la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
                e); 
                f); 
                g); 
                h)  aggiudicazione  dei  punti  di   vendita   previa
          effettuazione di una o piu' procedure aperte  a  tutti  gli
          operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore  ad
          euro cinquantamila per ogni punto di  vendita  avente  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici e  ad  euro  diciassettemilacinquecento  per
          ogni punto di vendita avente come attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
                i) acquisizione della possibilita' di raccogliere  il
          gioco a distanza, ivi inclusi  i  giochi  di  abilita'  con
          vincita in denaro; 
                l) definizione delle modalita'  di  salvaguardia  dei
          concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa  su
          eventi diversi dalle corse  dei  cavalli  disciplinate  dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».