Art. 10 
 
   Modalita' di determinazione delle vincite e calcolo delle quote 
 
  1. Le quote indicate nel  programma  di  accettazione  non  possono
essere inferiori ad 1 (uno) e  sono  comprensive  della  restituzione
della posta di gioco. 
  2. Una scommessa a quota fissa singola e' vincente  quando  l'esito
pronosticato dal partecipante e' corrispondente all'esito che  si  e'
verificato per  la  tipologia  di  scommessa  a  quota  fissa  legata
all'avvenimento. 
  3. L'importo della vincita per le scommesse a quota  fissa  singole
e' pari al prodotto tra la quota e la posta  di  gioco.  In  caso  di
tipologia di scommessa a quota fissa composta, per la  determinazione
delle quote si fa riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 2. 
  4. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  5,  una
scommessa a quota fissa multipla e' vincente quando tutti  gli  esiti
pronosticati dal partecipante sono corrispondenti agli esiti  che  si
sono verificati per le tipologie di scommesse a  quota  fissa  legate
agli avvenimenti. 
  5. L'importo da riscuotere in caso di vincita per  le  scommesse  a
quota fissa multipla e' pari al prodotto, troncato al sesto decimale,
tra le quote di ciascun avvenimento oggetto di scommessa e  la  posta
di gioco. L'importo della vincita e' troncato  al  secondo  decimale.
Qualora la scommessa a quota  fissa  multipla  contenga  una  o  piu'
tipologie di scommesse a quota fissa composte, per la  determinazione
della relativa quota si fa riferimento a quanto previsto all'art.  4,
comma 2. 
  6. Se il risultato che si  e'  verificato  non  e'  tra  gli  esiti
contemplati  da  una  tipologia  di  scommessa  a  quota  fissa,   il
partecipante ha diritto alla  restituzione  in  vincita  dell'importo
giocato. L'applicazione delle  maggiorazioni  delle  vincite  per  le
scommesse multiple di  cui  al  successivo  comma  7  e'  ricalcolata
escludendo le tipologie di scommesse a  quota  fissa  per  le  quali,
sulla base del risultato che si e' determinato,  il  partecipante  ha
diritto alla restituzione in vincita dell'importo giocato. 
  7. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.  14,  comma  2,  e'
facolta' del concessionario prevedere sistemi di maggiorazione  delle
vincite,  resi  tempestivamente   noti   ai   partecipanti   mediante
pubblicazione nel programma di accettazione. 
  8. Il concessionario ha facolta' di  proporre  al  partecipante  il
pagamento anticipato della scommessa a quota fissa,  anche  parziale,
prima che l'ultimo degli eventi pronosticati si realizzi, pari ad  un
importo di vincita offerto al partecipante e da esso accettato.  Tale
importo puo' essere inferiore all'importo scommesso.