Art. 13 Imposta unica e rapporti con altri tributi 1. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, rideterminata dall'articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, salvo successive modifiche ed integrazioni. 2. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e' compresa nell'imposta unica di cui al comma 1. 3. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Note all'art. 13: - Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27. - Il comma 1052 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilita' 2019-, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. e' il seguente: «1052. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita: a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.». - Si riporta l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.: «Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.». - L'art. 10, comma 1, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. e' il seguente: «Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1)-6) (omissis) 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;».