Art. 15 Parita' 1. Nel caso di parita' tra gli esiti di una tipologia di scommessa a quota fissa, la quota per la scommessa a quota fissa del singolo avvenimento, fermo restando il limite minimo di 1 (uno), e' determinata dal rapporto tra la quota pattuita ed il numero degli esiti risultanti in parita', troncato al terzo decimale; la nuova quota cosi' determinata e' considerata anche nel calcolo della scommessa a quota fissa multipla nel quale l'avvenimento e' ricompreso. 2. Qualora la tipologia di scommessa a quota fissa contempli una pluralita' di esiti vincenti possibili, come specificato nella nota tecnica di cui all'art. 4, comma 3, non si applica quanto disposto al comma precedente.