Art. 15 
 
                               Parita' 
 
  1. Nel caso di parita' tra gli esiti di una tipologia di  scommessa
a quota fissa, la quota per la scommessa a quota  fissa  del  singolo
avvenimento,  fermo  restando  il  limite  minimo  di  1  (uno),   e'
determinata dal rapporto tra la quota pattuita  ed  il  numero  degli
esiti risultanti in parita', troncato al  terzo  decimale;  la  nuova
quota cosi'  determinata  e'  considerata  anche  nel  calcolo  della
scommessa  a  quota  fissa  multipla  nel  quale   l'avvenimento   e'
ricompreso. 
  2. Qualora la tipologia di scommessa a quota  fissa  contempli  una
pluralita' di esiti vincenti possibili, come specificato  nella  nota
tecnica di cui all'art. 4, comma 3, non si applica quanto disposto al
comma precedente.