Art. 17 Controlli e sanzioni 1. ADM provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita, nonche' sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 1, comma 80, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 2. In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento, ADM puo' adottare provvedimenti di sospensione del collegamento informatico tra il totalizzatore nazionale e il concessionario e, nei casi di particolare gravita', provvedimenti di decadenza della concessione. 3. I casi di particolare gravita' che possono dar luogo a provvedimenti di decadenza della concessione si verificano qualora il concessionario violi reiteratamente le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto nonche' qualora il concessionario non proceda alla corretta refertazione degli esiti vincenti di uno o piu' avvenimenti entro 30 giorni dalla data dell'avvenimento, come comunicata al totalizzatore nazionale. 4. I provvedimenti di sospensione hanno validita' sino all'adozione delle misure atte a ripristinare la corretta operativita' del concessionario e, comunque, per un massimo di tre mesi. 5. Nei casi previsti dal precedente comma 3, trascorsi tre mesi dalla ricezione del provvedimento di sospensione senza che il concessionario abbia ottemperato alle richieste di ADM, e' avviato il procedimento di decadenza della concessione.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo del comma 80 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.: «80) Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresi' di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva; b) puo' emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori; c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati; d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non e' ammesso quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonche' delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da questi, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».