Art. 17 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. ADM provvede ad effettuare i controlli in merito  alla  corretta
applicazione delle norme  previste  dal  presente  regolamento  anche
attraverso ispezioni presso  le  sedi  dei  concessionari,  presso  i
luoghi di vendita, nonche' sui  sistemi  informativi  utilizzati  dai
concessionari stessi avvalendosi dei poteri di  cui  all'articolo  1,
comma 80, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
  2.  In  caso  di  violazione  delle  norme  previste  dal  presente
regolamento, ADM  puo'  adottare  provvedimenti  di  sospensione  del
collegamento  informatico  tra  il  totalizzatore  nazionale   e   il
concessionario e, nei casi di particolare gravita', provvedimenti  di
decadenza della concessione. 
  3.  I  casi  di  particolare  gravita'  che  possono  dar  luogo  a
provvedimenti di decadenza della concessione si verificano qualora il
concessionario violi  reiteratamente  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 6 e 7 del presente decreto nonche' qualora il concessionario
non proceda alla corretta refertazione degli esiti vincenti di uno  o
piu' avvenimenti entro 30 giorni dalla  data  dell'avvenimento,  come
comunicata al totalizzatore nazionale. 
  4. I provvedimenti di sospensione hanno validita' sino all'adozione
delle  misure  atte  a  ripristinare  la  corretta  operativita'  del
concessionario e, comunque, per un massimo di tre mesi. 
  5. Nei casi previsti dal precedente comma  3,  trascorsi  tre  mesi
dalla  ricezione  del  provvedimento  di  sospensione  senza  che  il
concessionario abbia ottemperato alle richieste di ADM, e' avviato il
procedimento di decadenza della concessione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo del comma 80  dell'art.  1  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante:  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2011)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.: 
              «80)   Nell'ambito    delle    proprie    attribuzioni,
          l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  anche
          avvalendosi mediante convenzioni non  onerose  di  soggetti
          qualificati   individuati   nell'ambito   delle   pubbliche
          amministrazioni  in   possesso   di   adeguate   competenze
          tecnico-professionali, in particolare 
                a) richiede informazioni ed effettua  controlli,  con
          poteri di ispezione, di accesso  e  di  acquisizione  della
          documentazione e delle notizie utili in ordine al  rispetto
          degli obblighi oggetto  della  convenzione  accessiva  alla
          concessione, al fine altresi' di  esercitare  la  vigilanza
          sull'esatto adempimento da parte  dei  concessionari  degli
          obblighi derivanti dalla convenzione accessiva; 
                b) puo' emanare  direttive  concernenti  l'erogazione
          dei  servizi  da  parte  del  concessionario  definendo  in
          particolare i livelli  generali  di  qualita'  riferiti  al
          complesso  delle  prestazioni  e  i  livelli  specifici  di
          qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire  al
          giocatore, sentiti i concessionari e i  rappresentanti  dei
          consumatori; 
                c) emana direttive per  la  separazione  contabile  e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per   assicurare,   tra   l'altro,   la    loro    corretta
          disaggregazione  e   imputazione   per   funzione   svolta,
          provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli  eventuali
          costi  analoghi   in   altri   Paesi   e   assicurando   la
          pubblicizzazione dei dati; 
                d) irroga, salvo che il fatto costituisca  reato,  in
          caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso  di
          mancata  ottemperanza  da  parte  del  concessionario  alle
          richieste   di   informazioni   o   a    quelle    connesse
          all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui  le
          informazioni e i documenti acquisiti non  siano  veritieri,
          sanzioni    amministrative    pecuniarie    per    ciascuna
          inosservanza non inferiori nel minimo  a  euro  500  e  non
          superiori nel massimo a euro 1.500, per  le  quali  non  e'
          ammesso  quanto  previsto  dall'art.  16  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; 
                e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza  e
          del mercato, con riferimento agli atti e  ai  comportamenti
          dei concessionari sottoposti al proprio controllo,  nonche'
          delle imprese che partecipano agli affidamenti  di  lavori,
          forniture e servizi effettuati da questi, la sussistenza di
          ipotesi di violazione  della  legge  10  ottobre  1990,  n.
          287.».