Art. 18 
 
                          Flussi finanziari 
 
  1. Il concessionario effettua il pagamento  delle  somme  dovute  a
titolo di imposta unica nonche' per  le  vincite  e  i  rimborsi  non
riscossi di cui all'articolo 21, comma 2, con le modalita'  stabilite
nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          2002, n.  66  (Regolamento  per  la  semplificazione  degli
          adempimenti  relativi  all'imposta   unica   sui   concorsi
          pronostici e sulle  scommesse,  a  norma  dell'art.  6  del
          decreto  legislativo  23  dicembre  1998,   n.   504),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2002, n. 91.