Art. 18 Flussi finanziari 1. Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica nonche' per le vincite e i rimborsi non riscossi di cui all'articolo 21, comma 2, con le modalita' stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
Note all'art. 18: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2002, n. 91.