Art. 19 Pagamento delle vincite e dei rimborsi 1. Per le scommesse a quota fissa effettuate presso i luoghi di vendita, il pagamento delle vincite nonche' dei rimborsi e' effettuato previa validazione della ricevuta di partecipazione e previa comunicazione da parte del concessionario al totalizzatore nazionale degli esiti vincenti delle tipologie di scommesse a quota fissa legate agli avvenimenti. 2. Per le scommesse telematiche valgono le specifiche disposizioni in materia. 3. Gli importi relativi alle vincite e ai rimborsi, per le scommesse effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei luoghi di vendita stessi, anche temporanei, dove e' stata effettuata la scommessa, nonche' presso ogni altro punto indicato dal concessionario.