Art. 20 
 
                Ricevuta di partecipazione e annullo 
 
  1. L'accettazione delle scommesse a quota fissa presso i luoghi  di
vendita   e'   certificata   esclusivamente   dalla    ricevuta    di
partecipazione emessa dai sistemi del concessionario, secondo i  dati
forniti dal totalizzatore nazionale. 
  2. La verifica della corrispondenza  tra  i  dati  riportati  sulla
ricevuta di partecipazione e  quelli  indicati  dal  partecipante  e'
responsabilita'  del  partecipante  stesso,  il  quale  e'  tenuto  a
segnalare immediatamente ogni difformita'. 
  3.  In  caso  di  difformita',  il   partecipante   puo'   chiedere
l'annullamento della ricevuta di  partecipazione  entro  180  secondi
dall'accettazione della scommessa a quota fissa, sempre che  non  sia
superata la data  e  l'ora  di  uno  o  piu'  degli  avvenimenti  che
compongono la scommessa a quota fissa, come  indicato  nel  programma
ufficiale. 
  4. La  disposizione  del  comma  precedente  non  si  applica  alle
scommesse telematiche. 
  5. Con provvedimento del Direttore di ADM sono definiti i contenuti
della  ricevuta   di   partecipazione   nonche'   le   modalita'   di
conservazione delle stesse, anche per via elettronica.