Art. 20 Ricevuta di partecipazione e annullo 1. L'accettazione delle scommesse a quota fissa presso i luoghi di vendita e' certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dai sistemi del concessionario, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale. 2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di partecipazione e quelli indicati dal partecipante e' responsabilita' del partecipante stesso, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. 3. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta di partecipazione entro 180 secondi dall'accettazione della scommessa a quota fissa, sempre che non sia superata la data e l'ora di uno o piu' degli avvenimenti che compongono la scommessa a quota fissa, come indicato nel programma ufficiale. 4. La disposizione del comma precedente non si applica alle scommesse telematiche. 5. Con provvedimento del Direttore di ADM sono definiti i contenuti della ricevuta di partecipazione nonche' le modalita' di conservazione delle stesse, anche per via elettronica.