Art. 21 
 
                        Termini di decadenza 
 
  1. I partecipanti  decadono  dal  diritto  alla  riscossione  delle
vincite e dal diritto di richiedere i rimborsi  presso  i  luoghi  di
vendita, qualora il pagamento degli  stessi  non  sia  richiesto  nel
termine  di  90  giorni  solari  dall'ultima  data   comunicata   dal
concessionario al totalizzatore  nazionale  per  l'esito  dell'ultimo
avvenimento o avvenimento manifestazione oggetto di scommessa. 
  2. I rimborsi non richiesti e  le  vincite  non  riscosse  entro  i
termini stabiliti al comma 1, sono acquisisti all'erario.