Art. 22 
 
                   Entrata in vigore e abrogazione 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere  dal  trentesimo
giorno  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione che compongono  una
scommessa a quota fissa con data anteriore alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono regolati dalle disposizioni vigenti
al momento dell'effettuazione della scommessa a quota fissa. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente  provvedimento,  e'
abrogato il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1°
marzo 2006, n. 111. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 1° agosto 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1325 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il  decreto  ministeriale  1°  marzo  2006,  n.  111,
          abrogato dal presente regolamento, riguardava la precedente
          disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi
          diversi dalle corse dei cavalli e su eventi  non  sportivi,
          ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n.
          67.