Art. 22 Entrata in vigore e abrogazione 1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione che compongono una scommessa a quota fissa con data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolati dalle disposizioni vigenti al momento dell'effettuazione della scommessa a quota fissa. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 1° agosto 2022 Il Ministro: Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1325
Note all'art. 22: - Il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, abrogato dal presente regolamento, riguardava la precedente disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67.