Art. 5 Programma ufficiale 1. L'elenco delle discipline sportive e non sportive e delle manifestazioni e i relativi aggiornamenti, e' definito, anche su proposta dei concessionari, e pubblicato tempestivamente da ADM. 2. Il programma ufficiale e' definito dal singolo concessionario in base alle discipline, manifestazioni, facenti parte dell'elenco di cui al comma 1, e tipologie di scommesse autorizzate da ADM. Tale programma costituisce l'unico documento in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono riportati, per ciascun avvenimento: a) la disciplina e la manifestazione; b) le squadre o i concorrenti che identificano l'avvenimento; c) la data e l'ora dell'avvenimento come comunicate al Totalizzatore Nazionale; d) le tipologie di scommessa a quota fissa ammesse. 3. Nelle discipline a squadre, la prima squadra che compone l'avvenimento e' individuata come squadra ospitante. Per gli avvenimenti che si disputano in campo neutro la prima squadra che compone l'avvenimento e' individuata come squadra ospitante ai soli fini della refertazione degli esiti vincenti. Sono resi pubblici dal concessionario i metodi di visualizzazione degli avvenimenti, diversi da quanto descritto nel periodo precedente. 4. La data di cui alla lettera c. del comma 2, puo' essere retrodatata o postdatata per un massimo di tre giorni solari, eccetto che per gli avvenimenti-manifestazione per i quali e' possibile superare i tre giorni solari sulla base delle comunicazioni ufficiali degli organi responsabili dello svolgimento degli stessi. 5. Sulla base del programma ufficiale, di cui al comma 2, il concessionario redige il programma di accettazione contenente tutti gli esiti che compongono ciascuna tipologia di scommessa e le quote relative agli esiti pronosticabili offerti per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole ma unicamente scommesse multiple ovvero non sono accettate scommesse multiple ma unicamente scommesse singole. 6. Il programma di accettazione, e ogni sua variazione, e' reso disponibile nei luoghi di vendita. Relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta. 7. I concessionari possono definire quote diverse per le scommesse a quota fissa effettuate presso i luoghi di vendita e per le scommesse telematiche.