Art. 6 
 
Validita' delle scommesse a quota fissa, delle tipologie di scommessa
           e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto 
 
  1. Sono  considerate  valide  le  scommesse  a  quota  fissa  e  le
tipologie di scommessa a quota fissa che la compongono,  regolarmente
accettate e registrate dal totalizzatore nazionale. 
  2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 6,  l'esito
degli avvenimenti sportivi  e  di  quelli  non  sportivi  oggetto  di
scommessa e' quello che si realizza sul campo  di  gara  o  luogo  di
svolgimento dello stesso; le sue eventuali modificazioni non incidono
sull'esito gia' certificato. 
  3. La tipologia di  scommessa  a  quota  fissa  su  un  avvenimento
sportivo  diverso  dalle  corse  dei  cavalli  e  non   sportivo   e'
considerata non valida: 
    a) quando l'avvenimento non si  e'  svolto  entro  i  tre  giorni
successivi all'ultima data comunicata al totalizzatore nazionale; 
    b) in caso di accettazione di una tipologia di scommessa a  quota
fissa successivamente al verificarsi di un suo esito; 
    c) in caso di inversione di campo nelle competizioni  a  squadre,
rispetto  a  quanto   comunicato   dall'organo   responsabile   dello
svolgimento degli avvenimenti. Non si considera inversione  di  campo
qualora l'avvenimento si disputi in campo neutro; 
    d) in caso di accettazione di una tipologia di scommessa a  quota
fissa nell'intervallo di tempo compreso  tra  l'orario  di  effettivo
inizio dell'avvenimento e l'orario indicato nel programma ufficiale. 
  4. La tipologia di scommessa  a  quota  fissa  e'  comunque  valida
quando il risultato oggetto della stessa e' gia' maturato  sul  campo
di gara o luogo di svolgimento dello stesso,  anche  se,  in  momenti
successivi, l'avvenimento e' sospeso o annullato. 
  5. Se  uno  o  piu'  tipologie  di  scommesse  a  quota  fissa  che
compongono una scommessa a quota  fissa  multipla  danno  diritto  al
rimborso previsto dall'articolo 7, la scommessa a quota  fissa  resta
valida e alle tipologie di scommesse  a  quota  fissa  rimborsate  e'
assegnata quota uguale ad 1 (uno). L'applicazione delle maggiorazioni
delle vincite per le scommesse multiple di cui all'articolo 10, comma
7, e' ricalcolata escludendo le tipologie di scommesse a quota  fissa
a cui e' assegnata quota 1 (uno). 
  6. Ai fini delle scommesse a quota  fissa,  la  refertazione  degli
esiti riguardanti  gli  avvenimenti  sportivi  oggetto  di  scommessa
compete ai concessionari, che provvedono a  certificarli  sulla  base
delle comunicazioni ufficiali effettuate  dagli  organi  responsabili
dello svolgimento degli avvenimenti  ovvero,  in  assenza  di  queste
ultime,   sulla   base   di   elementi,   notizie   od   informazioni
oggettivamente  riscontrabili;  ai  medesimi  fini  i   concessionari
provvedono  direttamente  a  refertare  gli  esiti  riguardanti   gli
avvenimenti  non  sportivi,  sulla  base  di  elementi,  notizie   od
informazioni oggettivamente riscontrabili per  l'avvenimento  oggetto
di scommessa. 
  7. L'orario di riferimento per le scommesse a quota fissa e' quello
del totalizzatore nazionale.