Art. 6 Validita' delle scommesse a quota fissa, delle tipologie di scommessa e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto 1. Sono considerate valide le scommesse a quota fissa e le tipologie di scommessa a quota fissa che la compongono, regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale. 2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 6, l'esito degli avvenimenti sportivi e di quelli non sportivi oggetto di scommessa e' quello che si realizza sul campo di gara o luogo di svolgimento dello stesso; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito gia' certificato. 3. La tipologia di scommessa a quota fissa su un avvenimento sportivo diverso dalle corse dei cavalli e non sportivo e' considerata non valida: a) quando l'avvenimento non si e' svolto entro i tre giorni successivi all'ultima data comunicata al totalizzatore nazionale; b) in caso di accettazione di una tipologia di scommessa a quota fissa successivamente al verificarsi di un suo esito; c) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre, rispetto a quanto comunicato dall'organo responsabile dello svolgimento degli avvenimenti. Non si considera inversione di campo qualora l'avvenimento si disputi in campo neutro; d) in caso di accettazione di una tipologia di scommessa a quota fissa nell'intervallo di tempo compreso tra l'orario di effettivo inizio dell'avvenimento e l'orario indicato nel programma ufficiale. 4. La tipologia di scommessa a quota fissa e' comunque valida quando il risultato oggetto della stessa e' gia' maturato sul campo di gara o luogo di svolgimento dello stesso, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento e' sospeso o annullato. 5. Se uno o piu' tipologie di scommesse a quota fissa che compongono una scommessa a quota fissa multipla danno diritto al rimborso previsto dall'articolo 7, la scommessa a quota fissa resta valida e alle tipologie di scommesse a quota fissa rimborsate e' assegnata quota uguale ad 1 (uno). L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all'articolo 10, comma 7, e' ricalcolata escludendo le tipologie di scommesse a quota fissa a cui e' assegnata quota 1 (uno). 6. Ai fini delle scommesse a quota fissa, la refertazione degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ai concessionari, che provvedono a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili; ai medesimi fini i concessionari provvedono direttamente a refertare gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per l'avvenimento oggetto di scommessa. 7. L'orario di riferimento per le scommesse a quota fissa e' quello del totalizzatore nazionale.