Art. 7 
 
                              Rimborsi 
 
  1. Il partecipante ha diritto al rimborso: 
    a) quando non e' possibile la  refertazione  delle  tipologie  di
scommessa accettate; 
    b) in caso di tipologia di scommessa non valida; 
    c)  nel  caso  di  mancata   partecipazione   alla   competizione
dell'esito  pronosticato   o   qualora   l'esito   pronosticato   sia
irrealizzabile; 
    d) nel caso in cui una scommessa a quota fissa multipla  contenga
esiti, pronosticati dal giocatore, irrealizzabili congiuntamente. 
  2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso attraverso
comunicazioni disponibili nei luoghi di vendita.  Relativamente  alle
scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne  diffusione
attraverso i canali utilizzati per la raccolta.