Art. 9 
 
               Pubblicita' degli esiti e comunicazioni 
 
  1. I concessionari curano la comunicazione  ai  partecipanti  degli
esiti vincenti  nonche'  le  ulteriori  comunicazioni  relative  agli
avvenimenti oggetto di scommessa attraverso i canali  utilizzati  per
la raccolta delle scommesse a quota fissa.