Art. 10 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli
ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA  e'  nominata
con decreto del dirigente  preposto  all'USR  individuato  dal  bando
quale responsabile della procedura selettiva sulla base  dei  criteri
indicati dalla Direttiva del Ministro per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. 
  2. La Commissione e' composta da un presidente e due  componenti  e
puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da  non  piu'
di quattro anni alla data di pubblicazione  del  Bando.  In  sede  di
prova orale, la commissione e' integrata da un componente esperto  in
lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica. 
  3. Il presidente e' scelto tra i  dirigenti  tecnici,  i  dirigenti
scolastici e i dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o  di
altra  amministrazione.  I  componenti  sono  designati  uno  fra   i
dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei  ruoli
del  Ministero  e  uno  tra  i  DSGA.  Salvo  i  casi   di   motivata
impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando  che  i
componenti delle commissioni siano per piu' di due terzi dello stesso
sesso. 
  4. I dirigenti  scolastici,  i  dirigenti  tecnici  e  i  dirigenti
amministrativi che  aspirano  ad  essere  nominati  presidenti  delle
commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel  ruolo  di
appartenenza per almeno 7 anni. 
  5. I dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei
ruoli del  Ministero  e  i  DSGA  che  aspirano  ad  essere  nominati
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  devono  aver   prestato
servizio nel ruolo per almeno 5 anni. 
  6. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono  designati
tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in  possesso
di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio
non di ruolo. 
  7. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra
i docenti  di  ruolo  abilitati  nell'insegnamento  della  classe  di
concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di  servizio
specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo. 
  8. Per  il  presidente  e  ciascun  componente,  inclusi  i  membri
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. Il presidente  e  i
componenti,  inclusi  i  membri  aggregati  e  i  supplenti,   devono
possedere i requisiti indicati dal presente decreto. 
  9. A ciascuna commissione e' assegnato un  segretario,  individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione  e
ricerca, secondo le  corrispondenze  previste  dalla  tabella  n.  9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. 
  10. Qualora il  numero  dei  concorrenti  sia  superiore  alle  500
unita',  al  fine  di  assicurare  la  celerita'   delle   operazioni
concorsuali e di consentire lo svolgimento  contestuale  della  prova
orale, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni
gruppo o  frazione  di  500  concorrenti,  in  sottocommissioni,  con
l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto, oltre  ai  membri
aggregati e ai supplenti. Per ciascuna sottocommissione  e'  nominato
un presidente. I presidenti, i  componenti  e  i  segretari  aggiunti
delle sottocommissioni, sono individuati nel rispetto dei requisiti e
secondo le modalita' previste per  la  commissione  principale.  Alle
sottocommissioni  e'  preposto  il   presidente   della   commissione
originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e  si
trasforma in  sottocommissione,  in  modo  che  il  presidente  possa
assicurare  il  coordinamento  di  tutte  le  sottocommissioni  cosi'
costituite. 
  11. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere
i propri lavori in modalita' telematica  e/o  mediante  strumenti  di
videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'
delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 
  12.  I   compensi   dei   componenti   delle   commissioni,   delle
sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza  di  concorso
sono disciplinati ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 24 aprile 2020. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 26 giugno 2015, recante: «Definizione delle tabelle  di
          equiparazione fra i livelli di inquadramento  previsti  dai
          contratti  collettivi  relativi  ai  diversi  comparti   di
          contrattazione  del   personale   non   dirigenziale»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 settembre  2015,  n.
          216. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 24 aprile 2020, recante: «Determinazione  dei  compensi
          da   corrispondere   ai   componenti   delle    commissioni
          esaminatrici  e  della  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni  (RIPAM)»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 settembre 2020, n. 225.