Art. 10 Commissioni esaminatrici 1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA e' nominata con decreto del dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. 2. La Commissione e' composta da un presidente e due componenti e puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del Bando. In sede di prova orale, la commissione e' integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica. 3. Il presidente e' scelto tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra i DSGA. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per piu' di due terzi dello stesso sesso. 4. I dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni. 5. I dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni. 6. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo. 7. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo. 8. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto. 9. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. 10. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita', al fine di assicurare la celerita' delle operazioni concorsuali e di consentire lo svolgimento contestuale della prova orale, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, oltre ai membri aggregati e ai supplenti. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti delle sottocommissioni, sono individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita' previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni e' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 11. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 12. I compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso sono disciplinati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020.
Note all'art. 10: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 settembre 2015, n. 216. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, recante: «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2020, n. 225.