Art. 10
Commissioni esaminatrici
1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli
ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA e' nominata
con decreto del dirigente preposto all'USR individuato dal bando
quale responsabile della procedura selettiva sulla base dei criteri
indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.
2. La Commissione e' composta da un presidente e due componenti e
puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu'
di quattro anni alla data di pubblicazione del Bando. In sede di
prova orale, la commissione e' integrata da un componente esperto in
lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente e' scelto tra i dirigenti tecnici, i dirigenti
scolastici e i dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di
altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i
dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli
del Ministero e uno tra i DSGA. Salvo i casi di motivata
impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando che i
componenti delle commissioni siano per piu' di due terzi dello stesso
sesso.
4. I dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i dirigenti
amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle
commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo di
appartenenza per almeno 7 anni.
5. I dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei
ruoli del Ministero e i DSGA che aspirano ad essere nominati
componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato
servizio nel ruolo per almeno 5 anni.
6. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati
tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in possesso
di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio
non di ruolo.
7. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra
i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di
concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio
specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.
8. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i
componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono
possedere i requisiti indicati dal presente decreto.
9. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e
ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
10. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500
unita', al fine di assicurare la celerita' delle operazioni
concorsuali e di consentire lo svolgimento contestuale della prova
orale, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni
gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con
l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto, oltre ai membri
aggregati e ai supplenti. Per ciascuna sottocommissione e' nominato
un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti
delle sottocommissioni, sono individuati nel rispetto dei requisiti e
secondo le modalita' previste per la commissione principale. Alle
sottocommissioni e' preposto il presidente della commissione
originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si
trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa
assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi'
costituite.
11. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere
i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di
videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'
delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
12. I compensi dei componenti delle commissioni, delle
sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso
sono disciplinati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 24 aprile 2020.
Note all'art. 10:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 giugno 2015, recante: «Definizione delle tabelle di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione del personale non dirigenziale», e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 settembre 2015, n.
216.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 24 aprile 2020, recante: «Determinazione dei compensi
da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 2020, n. 225.