Art. 6
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta (150)
punti, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta (60) per
la prova orale e trenta (30) per i titoli.
2. Alla prova scritta di cui all'articolo 4 e' assegnato un
punteggio massimo di 60 punti. A ciascuno dei 60 quesiti a risposta
multipla e' attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni risposta
esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono alla
prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno
42/60.
3. La commissione dispone per la prova orale di cui all'articolo 5
di un punteggio massimo complessivo di 60 punti, di cui 48 per il
colloquio sulle materie d'esame, 6 per la prova di conoscenza degli
strumenti informatici e 6 per la prova di lingua inglese. La prova e'
superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42
punti.
4. I candidati che superano la prova orale accedono alla
valutazione dei titoli. La commissione assegna ai titoli culturali e
professionali di cui all'allegato C, un punteggio massimo complessivo
di 30 punti.
5. Il punteggio finale e' dato dalla somma del voto conseguito
nella prova scritta, della votazione conseguita nella prova orale e
del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.