Art. 6 
 
                Valutazione delle prove e dei titoli 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dispongono di  centocinquanta  (150)
punti, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta  (60)  per
la prova orale e trenta (30) per i titoli. 
  2. Alla prova  scritta  di  cui  all'articolo  4  e'  assegnato  un
punteggio massimo di 60 punti. A ciascuno dei 60 quesiti  a  risposta
multipla e' attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni risposta
esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono  alla
prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno
42/60. 
  3. La commissione dispone per la prova orale di cui all'articolo  5
di un punteggio massimo complessivo di 60 punti, di  cui  48  per  il
colloquio sulle materie d'esame, 6 per la prova di  conoscenza  degli
strumenti informatici e 6 per la prova di lingua inglese. La prova e'
superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42
punti. 
  4.  I  candidati  che  superano  la  prova  orale   accedono   alla
valutazione dei titoli. La commissione assegna ai titoli culturali  e
professionali di cui all'allegato C, un punteggio massimo complessivo
di 30 punti. 
  5. Il punteggio finale e' dato  dalla  somma  del  voto  conseguito
nella prova scritta, della votazione conseguita nella prova  orale  e
del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.