IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 1, comma 3,  e  13,  comma  6,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,
recante la determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta  in  data
10 febbraio 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la nota del 20  luglio  2022,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche alle disposizioni generali 
                     in tema di compensi e spese 
 
  1.  All'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.). 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. - 4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e  13,
          comma 6, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova
          disciplina dell'ordinamento della professione forense): 
                «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1. -
          2. (Omissis). 
                3. All'attuazione della presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
                4. - 6. (Omissis).» 
                «Art. 13 (Conferimento dell'incarico e  compenso).  -
          1. - 5. (Omissis). 
                6. I  parametri  indicati  nel  decreto  emanato  dal
          Ministro della giustizia, su proposta  del  CNF,  ogni  due
          anni, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  si  applicano
          quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso
          non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
          mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
          giudiziale dei compensi e nei casi in  cui  la  prestazione
          professionale  e'  resa  nell'interesse  di  terzi  o   per
          prestazioni officiose previste dalla legge. 
                7.- 10. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014,  n.  55
          (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
          liquidazione dei compensi per la  professione  forense,  ai
          sensi dell'articolo 13, comma 6, della  legge  31  dicembre
          2012, n. 247), come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Compensi e spese). - 1. (Omissis). 
                2. Oltre  al  compenso  e  al  rimborso  delle  spese
          documentate  in   relazione   alle   singole   prestazioni,
          all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in  caso  di
          determinazione contrattuale - una somma per rimborso  spese
          forfettarie nella misura del  15  per  cento  del  compenso
          totale per la prestazione, fermo restando  quanto  previsto
          dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia  di  rimborso
          spese per trasferta.».